Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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d’esportazione valida per due anni. In questo modo le esportazioni di armi da fuoco contemplate dalla LBDI e destinate a tali Stati non devono essere autorizzate singolarmente. Se si tratta di Stati Schengen, tuttavia, l’esportazione è retta dalle disposizioni della LArm (procedura con la bolletta di scorta). Come per la LMB, anche in questo caso l’esigenza stabilita dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco è compatibile soltanto in maniera limitata con l’attuale sistema delle autorizzazioni e quindi, per gli stessi motivi sopra esposti, si rinuncia a un adeguamento.
5.1.6 Sequestro, confisca ed eliminazione
Requisiti degli strumenti internazionali
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che le armi da fuoco, le loro parti, i loro elementi e le loro munizioni fabbricate o commerciate illegalmente vanno sequestrate ed eliminate (e di solito distrutte).
Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni sul sequestro, la confisca o l’eliminazione di armi leggere o di piccolo calibro, loro parti, elementi e munizioni.
Legge sulle armi
Il sequestro e la confisca sono disciplinati nell’articolo 31 LArm. A causa dello sviluppo dell’acquis di Schengen è necessario completare l’articolo 31. Le nuove lettere d ed e dell’articolo 31 capoverso 1 sanciscono che l’autorità competente procede al sequestro di armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, come pure di unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente alle norme66. L’articolo 31 capoverso 3 lettera b statuisce inoltre che l’autorità competente può confiscare definitivamente tali oggetti. Dopo il sequestro di un’arma da fuoco da parte della polizia (messa al sicuro e custodia presso un’autorità penale o la polizia), si decide in merito alla confisca e al seguito della procedura conformemente all’articolo 54 OArm. La legislazione vigente non prevede il sequestro e la confisca di armi da fuoco, loro parti essenziali, elementi o munizioni fabbricate o commerciate illegalmente. Tale aspetto sarà disciplinato nel diritto d’esecuzione nel contesto della trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen.
Legge sul materiale bellico
L’articolo 38 LMB statuisce che il giudice ordina la confisca del materiale bellico se non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Pertanto non è necessario adeguare la LMB.
66 FF 2009 7689