Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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5.1.8 Scambio d’informazioni e cooperazione per il rintracciamento
Requisiti degli strumenti internazionali
Gli Stati contraenti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco cooperano per raggiungere gli obiettivi fissati. Ogni Paese designa un’autorità nazionale o un servizio centrale che intrattiene i contatti con gli altri Stati contraenti in merito alle questioni contemplate dal Protocollo. Gli Stati contraenti si scambiano, in conformità con il loro diritto nazionale e amministrativo, informazioni ritenute utili o riguardanti singoli casi di fabbricazione o traffico illecito di armi da fuoco e loro parti essenziali, come pure di silenziatori, munizioni ed elementi di munizioni.
Lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene disposizioni dettagliate sullo svolgimento e sul contenuto dello scambio d’informazioni fra Stati finalizzato al rintracciamento di armi leggere o di piccolo calibro illegali, ossia fabbricate o commerciate senza autorizzazione (per le definizioni cfr. n. 5.1.1).
Legge sulle armi
In applicazione dell’articolo 13 paragrafo 2 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nonché degli articoli 25 e 31 paragrafo 1 lettera a dello Strumento ONU per il rintracciamento, la Divisione politica IV del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è stata designata come servizio nazionale di contatto per le questioni cosiddette strategiche e amministrative (cfr. la parte finale del n. 2.4). Questo aspetto non deve tuttavia essere disciplinato in una legge. Infatti, la Divisione politica IV ricopre già questo ruolo nel contesto del programma d’azione dell’ONU (cfr. n. 3.1.1).
A differenza della Divisione politica IV, l’Ufficio centrale Armi fungerà invece da centro nazionale per le questioni tecniche e operative inerenti alla legislazione sulle armi e alle richieste di rintracciamento. Nell’articolo 31c capoverso 2 LArm viene aggiunta una nuova lettera bbis, la quale statuisce che l’Ufficio centrale Armi ha il nuovo compito di trattare le richieste in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, di parti essenziali o costruite appositamente di armi, accessori di armi nonché munizioni ed elementi di munizioni, di inviare le richieste analoghe alle autorità estere e di fungere da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in tale ambito. Poiché l’oggetto della disposizione non riguarda lo scambio con gli Stati Schengen o altri casi particolari (cfr. lett. c-f) è giustificato, nell’ottica della sistematica, inserire la nuova disposizione in una nuova lettera bbis.
La Missione permanente della Svizzera presso la sede dell’ONU a New York comunicherà mediante una nota diplomatica i nomi dei due servizi di contatto quando depositerà lo strumento di adesione.
Eventuali richieste di assistenza giudiziaria devono essere indirizzate esclusivamente all’Ufficio federale di giustizia (art. 18 par. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale)69. La Svizzera ha già notificato questa circostanza all’ONU nel contesto della ratifica della Convenzione.