Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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Le disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento relative alla cooperazione finalizzata al rintracciamento di armi leggere e di piccolo calibro (art. 14-23) disciplinano l’assistenza amministrativa transnazionale, le modalità di trattamento delle richieste e il contenuto delle informazioni scambiate. Le richieste di rintracciamento contengono soprattutto informazioni sulla merce ricercata, sul luogo in cui si trova e sugli itinerari di trasferimento.
Anche l’articolo 12 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco definisce il contenuto dello scambio d’informazioni (art. 12-13 Informazioni e cooperazione). Conformemente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco si tratta di scambiare informazioni sulle persone coinvolte nei trasferimenti di armi e di loro parti essenziali, silenziatori, munizioni ed elementi di munizioni fabbricate o commerciate illegalmente (fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e trasportatori), sui gruppi del crimine organizzato inclusi i mezzi e le metodologie utilizzati (p. es. l’occultamento) e sulle esperienze maturate nell’ambito della legislazione nonché della prassi e delle misure statali di prevenzione e repressione.
Nella prassi attuale i dati personali vengono comunicati soltanto in casi eccezionali, ad esempio quando l’arma è divenuta illegale mentre era in possesso di una determinata persona. Fintanto che l’arma risulta trasferita in modo legale, l’Ufficio centrale Armi non comunica dati personali. Visto che per trattare le richieste di rintracciamento non si scambiano dati personali degni di particolare protezione, non è necessario disciplinare le modalità delle richieste di rintracciamento in una legge in senso formale (cfr. art. 19 in combinazione con l’art. 17 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 199270 sulla protezione dei dati, LPD). L’articolo 19 capoverso 2 LPD statuisce che in ogni caso il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita di una persona possono essere comunicati su richiesta, senza che sia necessaria una base legale o di legittimità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettere a-d LPD.
Le disposizioni concernenti le modalità per presentare le richieste di rintracciamento, dovranno essere inserite in un nuovo capitolo del diritto d’esecuzione. Occorrerà soprattutto stabilire che:
− spetta innanzitutto all’Ufficio centrale Armi occuparsi dello scambio
d’informazioni operative e tecniche attraverso i canali d’informazione di Interpol. Disposizioni pertinenti garantirebbero la suddivisione dei compiti sopra descritta, vale a dire che le questioni amministrative e strategiche sarebbero trattate dalla Divisione politica IV del DFAE, mentre l’Ufficio centrale Armi si occuperebbe di quelle concrete e riguardanti singoli casi di rintracciamento di armi da fuoco. Qualora fosse necessario trattare richieste in merito ad armi leggere, i due servizi dovrebbero rivolgersi alla SECO competente in materia;
− le richieste devono essere presentate per iscritto e contenere determinati ele-
menti essenziali (descrizione della merce, scopo della richiesta, circostanze del ritrovamento, motivo dell’illiceità);
− occorre considerare le restrizioni fissate dallo Stato richiedente in merito alla
trasmissione e all’utilizzo dei dati (utilizzazione vincolata);
70 RS 235.1