Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo
autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco in Svizzera. Le modifiche necessarie a livello di ordinanza saranno inserite nel diritto d’esecuzione (art. 42 OArm) dopo l’approvazione del disegno di legge.
Inoltre l’articolo 27 LArm stabilisce che chiunque intende portare o trasportare un’arma in luoghi accessibili al pubblico, necessita di un permesso di porto di armi. Occorre pertanto dispensare il gruppo di persone di cui al paragrafo precedente dall’obbligo del permesso di porto d’armi e apportare all’articolo 27 capoverso 4 la modifica che sancisca tale eccezione.
5.2 Le nuove norme proposte
Con l’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco e la sua trasposizione, nonché con la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, la Svizzera adegua la propria legislazione sulle armi alle norme ONU, adottate per fissare standard minimi validi a livello internazionale riguardanti la marcatura di armi da fuoco, la registrazione e la conservazione di informazioni sulle armi da fuoco, la punibilità dei reati connessi alla marcatura nonché il rafforzamento della cooperazione internazionale. A tal fine, occorre completare parzialmente il diritto sulle armi e la legislazione sul controllo delle esportazioni che comunque garantiscono già attualmente un livello di controllo appropriato e conforme agli standard internazionali. A livello di legge, la trasposizione impone solo una modifica della legge sulle armi. Come già spiegato al punto 5.1, alla LArm sono apportate le modifiche descritte qui di seguito.
5.2.1 Avamprogetto I: Protocollo ONU sulle armi da fuoco
- L’articolo 31c capoverso 2 LArm attribuisce nuovi compiti all’Ufficio centrale conformemente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e 14-23, 25, 30 e 33 dello Strumento ONU per il rintracciamento. In virtù della nuova disposizione, l’Ufficio centrale Armi sarà competente per il trattamento delle richieste provenienti dall’estero in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, dell’invio di richieste per conto delle autorità svizzere e svolgerà, infine, la funzione di servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento.
- La nuova lettera abis dell’articolo 33 capoverso 1 LArm estende la pena detentiva, conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Protocollo ONU sulle armi, anche a chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica il contrassegno obbligatorio di armi da fuoco.
5.2.2 Strumento ONU per il rintracciamento
Salvo un’unica eccezione (cfr. avamprogetto II), la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento non richiede modifiche supplementari a livello di legge rispetto a quelle richieste dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le modifiche necessarie per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento possono essere invece inserite, salvo l’eccezione succitata, a livello di ordinanza.