Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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− è consentito ritardare, limitare o rifiutare la trasmissione di informazioni per

non mettere a repentaglio indagini in corso, per proteggere informazioni confidenziali quando lo Stato destinatario non è in grado di garantire una protezione dei dati personali adeguata ai sensi del diritto svizzero oppure per motivi di sicurezza interna.

Legge sul materiale bellico

Un articolo della LMB disciplina l’assistenza amministrativa (art. 42 LMB) e quindi la legge contiene già una base legale che consente di cooperare in modo flessibile con autorità estere e organizzazioni internazionali. Pertanto in quest’ambito non occorre alcun adeguamento.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego

La disposizione in materia di assistenza amministrativa della LBDI (art. 20 LBDI) corrisponde a quella della LMB. Pertanto anche qui non occorre alcun adeguamento.

5.1.9 Ulteriori necessità di adeguamento Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini (FRONTEX e RABIT)

Legge sulle armi

Avamprogetto II:nell’avamprogetto II viene inserita una modifica della legge sulle armi che non è riconducibile ai due strumenti dell’ONU. La modifica intende colmare una lacuna in materia di autorizzazioni per l’introduzione temporanea di armi da fuoco sul territorio svizzero e il permesso di porto d’armi in occasione della collaborazione con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dello spazio Schengen (FRONTEX).

Il 1° ottobre 2009 è entrata in vigore l’ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOPE)71. Essa disciplina la cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen sulle frontiere esterne dello spazio Schengen, conformemente ai Regolamenti FRONTEX e RABIT. L’articolo 26 capoverso 1 OCOPE statuisce che il personale estero delle autorità di protezione delle frontiere non necessita di un permesso d’importazione, d’esportazione o di transito per le armi e il materiale che porta con sé in Svizzera nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. L’ordinanza non contiene invece disposizioni sul permesso di porto d’armi. Il vigente articolo 25a LArm non dispensa espressamente dall’obbligo di autorizzazione chi introduce temporaneamente armi sul territorio svizzero. Per chiarire la situazione giuridica, nella legge sulle armi occorre statuire che i collaboratori delle autorità di protezione delle frontiere degli altri Stati Schengen sono dispensati dall’obbligo di

71 RS 631.062