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Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 14 pagine

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a. in caso di pericolo dovuto alla radioattività, nell’Ordinanza del …10 sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali;

Art. 3 cpv. 3 e 5

3In caso d'evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL; l'aiuto di quest'ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari. In caso di evento radiologico la CENAL viene inoltre sostenuta da altri organi amministrativi e da specialisti supplementari del mondo scientifico ed economico.

5L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) consiglia la CENAL in caso di incidenti in centrali nucleari in Svizzera e all’estero.

Art. 4 cpv. 1

1Per svolgere i suoi compiti d'intervento, la CENAL utilizza parti dell'impianto K CENAL come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confederazione. Per rilevare la situazione radiologica, la CENAL ha a disposizione un’organizzazione di prelievo e di misurazione.

Art. 4a Organizzazione di prelievo e di misurazione

1 L’organizzazione di prelievo e di misurazione comprende stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività dell’aria nonché reti di stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della contaminazione del territorio (quali la rete per l'allarme e per la misura automatica delle dosi (NADAM) e la rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari (MADUK).

2 La CENAL può ampliare l’organizzazione di prelievo e di misurazione con:

a. la sua rete di posti di allarme atomico a complemento della rete NADAM;

b. squadre mobili di misurazione dotate di veicoli di misurazione ed elicotteri militari;

c. squadre di misurazione delle truppe di difesa NBC dell'esercito;

d. laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione, in particolare di derrate alimentari, foraggi, acqua potabile e per l'abbeverata.

3 Il Dipartimento federale dell’interno e il DDPS provvedono, in collaborazione con i Cantoni, affinché le organizzazioni cantonali di prelievo come pure i laboratori cantonali e privati di misurazione e le loro organizzazioni di misurazione siano pronti all'impiego.

4 In caso d’evento, l’organizzazione di prelievo e di misurazione è impiegata dalla CENAL.

10 RS 520.17