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Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 14 pagine
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Art. 4 Collaborazione
1 I Cantoni collaborano con i gestori di impianti che presentano un potenziale pericolo in campo NBC e con gli organi federali per organizzare gli interventi in caso di eventi NBCN.
2 La collaborazione con le aziende di telecomunicazione è regolamentata dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su base contrattuale. 3 Il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’impiego a favore dell’OFC NBCN in un’ordinanza.
Sezione 2: Disposizioni organizzative
Art. 5 Organo federale di condotta per eventi NBCN
1 L’OFC NBCN ha i compiti seguenti:
a. valutare la situazione generale;
b. assicurare un processo decisionale efficiente;
c. consigliare e coordinare le misure sottoposte per decisione al Consiglio federale;
d. garantire che l’applicazione delle misure decise venga sorvegliata;
e. assicurare il coordinamento con altri stati maggiori federali come pure con stati maggiori cantonali ed esteri;
f. coordinare il sostegno tecnico fornito ai Cantoni dagli uffici federali competenti;
g. sorvegliare e coordinare le pianificazioni preventive per la gestione di eventi NBCN;
h. coordinare la formazione in vista della gestione di eventi NBCN e verificare l’operatività con esercitazioni regolari.
2 Per l’adempimento di questi compiti ha a disposizione i mezzi seguenti:
a. laboratori e organi specialistici della Confederazione;
b. elementi d’intervento civili e militari.
3 Fanno parte dell’OFC NBCN:
a. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
b. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);
c. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV);
d. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale dell’energia (UFE);
e. il direttore o la direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
f. il o la portavoce del Consiglio federale;