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Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 14 pagine
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Art. 14 Compiti
2 In caso di minaccia dovuta ad uno dei tipi di organismi sotto elencati, l’ufficio federale responsabile gestisce un centro di notifica e d’informazione e una hotline per la popolazione:
a. l’UFSP in caso di organismi patogeni per l’uomo;
b. l’UFV in caso di organismi patogeni per gli animali (da reddito);
c. l’UFAG in caso di organismi nocivi per le piante nell’agricoltura;
d. l’UFAM per tutti gli altri organismi.
Art. 15 Mezzi
Per far fronte all’evento, ai cantoni possono essere messi a disposizione i mezzi seguenti:
a. i laboratori federali e gli organi specialistici della Confederazione nonché i laboratori di riferimento nazionali designati dalla Confederazione per l’esecuzione delle analisi;
b. gli elementi d’intervento del DDPS.
Sezione 5: Disposizioni particolari per gli incidenti chimici
Art. 16 Impiego
In situazioni particolari e straordinarie, l’OFC NBCN può, d’intesa con i cantoni coinvolti, assumere il coordinamento o addirittura la direzione delle operazioni.
Art. 17 Compiti
1 L’OFC NBCN sostiene i cantoni soprattutto nella gestione di eventi con uso effettivo o presunto di aggressivi chimici.
2 L’UFPP tiene un elenco degli aggressivi chimici. In caso di incidenti chimici ha i compiti seguenti:
a. avvertire e informare le autorità federali e cantonali;
b. informare le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti.
c. informare la popolazione e mettere a sua disposizione una hotline.
Art. 18 Mezzi
Per far fronte all’evento, ai cantoni possono essere messi a disposizione i mezzi seguenti:
a. i laboratori federali per le analisi dopo un evento con aggressivi chimici (laboratori di riferimento);