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Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 14 pagine
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b. gli elementi d’intervento del DDPS.
Sezione 6: Disposizioni particolari per le catastrofi naturali
Art. 19 Impiego
In situazioni particolari e straordinarie, l’OFC NBCN può, d’intesa con i cantoni coinvolti, assumere il coordinamento o addirittura la direzione delle operazioni.
Art. 20 Compiti
1 Nell’ambito dei preparativi in vista di una possibile catastrofe naturale, rappresentanti dell’UFAM, dell’UFPP, di MeteoSvizzera, della Cancelleria federale (CaF) e dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) coordinano le attività degli organi specialistici competenti in un comitato direttivo.
2 In caso d’evento l’UFAM gestisce una hotline per la popolazione.
Art. 21 Mezzi
Per far fronte ad un evento, ai cantoni possono essere messi a disposizione i mezzi seguenti:
a. lo stato maggiore specializzato pericoli naturali;
b. gli organi specialistici della Confederazione (UFAM, MeteoSvizzera, FNP, Servizio sismologico svizzero) per la messa a disposizione di basi e dati necessari alla gestione dell’evento;
c. la piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (PIC);
d. gli elementi d’intervento del DDPS.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’appendice 2.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2010.
… In nome del Consiglio federale svizzero
La Presidente della Confederazione: ....
La Cancelliera della Confederazione: Corina Casanova