Progetto

Consultazione 2009/75: Emanazione dell'Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN, RS 520.17) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

b. gli elementi d’intervento del DDPS.

Sezione 6: Disposizioni particolari per le catastrofi naturali

Art. 19 Impiego

In situazioni particolari e straordinarie, l’OFC NBCN può, d’intesa con i cantoni coinvolti, assumere il coordinamento o addirittura la direzione delle operazioni.

Art. 20 Compiti

1 Nell’ambito dei preparativi in vista di una possibile catastrofe naturale, rappresentanti dell’UFAM, dell’UFPP, di MeteoSvizzera, della Cancelleria federale (CaF) e dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) coordinano le attività degli organi specialistici competenti in un comitato direttivo.

2 In caso d’evento l’UFAM gestisce una hotline per la popolazione.

Art. 21 Mezzi

Per far fronte ad un evento, ai cantoni possono essere messi a disposizione i mezzi seguenti:

a. lo stato maggiore specializzato pericoli naturali;

b. gli organi specialistici della Confederazione (UFAM, MeteoSvizzera, FNP, Servizio sismologico svizzero) per la messa a disposizione di basi e dati necessari alla gestione dell’evento;

c. la piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (PIC);

d. gli elementi d’intervento del DDPS.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’appendice 2.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2010.

… In nome del Consiglio federale svizzero

La Presidente della Confederazione: ....

La Cancelliera della Confederazione: Corina Casanova