Progetto
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 37Fedlex · Progetto
sull’acquisto, sempre che tale fornitura sia stata eseguita da una persona non registrata quale contribuente in Svizzera.
Art. 103 Supporti di dati senza valore di mercato
(art. 45 cpv. 1 lett. b e art. 52 cpv. 2 LIVA)
1Per supporto di dati senza valore di mercato s’intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato:
a. non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già stabilita al momento dell’importazione; e
b. non può essere utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito al momento dell’importazione.
2Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi.
3Determinante per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all’origine dell’importazione.
4Ai supporti di dati senza valore di mercato sono equiparati segnatamente i seguenti beni, sempre che siano consegnati o lasciati al committente in virtù di un negozio giuridico autonomo:
a. piani, disegni e illustrazioni, in particolare di architetti, ingegneri, grafici e designer;
b. atti giuridici di avvocati, perizie di esperti, traduzioni, risultati di ricerche ed esperimenti, nonché risultati di analisi, valutazioni e simili;
c. diritti rappresentati da un titolo e diritti immateriali.
Titolo quarto: Imposta sull’importazione
Capitolo 1: Pluralità di prestazioni ed esenzione dall’imposta sull’importazione
Art. 104 Insiemi e combinazioni di prestazioni
(art. 52 cpv. 3 e art. 19 cpv. 2 LIVA)
1Se al momento dell’importazione è chiesta l’imposizione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve essere corredata di un calcolo dei costi a titolo di prova.
2Dal calcolo dei costi devono risultare:
a. il prezzo di costo delle singole prestazioni;
b. la controprestazione complessiva.