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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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b. il 100 per cento dell’imposta dovuta in un periodo di 60 giorni, per quanto l’importatore non sia iscritto presso l’AFC quale contribuente o le condizioni della PCD non siano adempiute.

Art. 107 Importo della garanzia in caso di credito fiscale sorto condizionata-

mente e di agevolazioni di pagamento

(art. 56 cpv. 3 LIVA)

1L’importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD14:

a. al 100 per cento nel caso di merci di gran consumo destinate al deposito;

b. al 25 per cento almeno negli altri casi.

2Per i transiti internazionali, l’ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.

Art. 108 Adeguamento successivo delle controprestazioni

(art. 56 cpv. 5 LIVA)

1La notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni deve contenere le seguenti informazioni:

a. data di inizio e fine del periodo per il quale le controprestazioni sono oggetto di un adeguamento successivo;

b. le controprestazioni calcolate in questo periodo;

c. il totale degli adeguamenti delle controprestazioni;

d. la ripartizione dell’adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquote d’imposta.

2I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l’adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo.

3Per determinare il debito fiscale sull’importazione, l’AFD può, nel singolo caso, esigere documenti supplementari.

14 RS 631.0