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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Art. 113 Non riscossione dell’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio
svizzero
(art. 63 cpv. 2 LIVA)
All’autorizzazione di cui all’articolo 63 capoverso 2 LIVA si applicano per analogia gli articoli 110–112.
Titolo quinto: Diritto procedurale applicabile all’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e all’imposta sull’acquisto
Capitolo 1: Diritti e obblighi del contribuente
Sezione 1: Dati e informazioni elettronici
Art. 114 Principio
(art. 70 cpv. 4 LIVA)
1I dati e le informazioni trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga, rilevanti per la deduzione dell’imposta precedente, la determinazione o la riscossione dell’imposta, hanno la stessa forza probatoria dei dati e delle informazioni leggibili senza mezzi ausiliari, a condizione che siano adempite le condizioni seguenti:
a. prova della provenienza;
b. prova dell’integrità;
c. incontestabilità dell’invio.
2Sono fatte salve norme legali speciali che prescrivano la trasmissione o la conservazione dei dati e delle informazioni citate in una forma particolare.
Art. 115 Disponibilità e riproduzione
(art. 70 cpv. 1 e 4 LIVA)
La disponibilità dei dati e delle informazioni conservati per via elettronica o in maniera analoga rilevanti per la determinazione o la riscossione dell’imposta è retta dalle disposizioni della sezione 3 dell’ordinanza del 24 aprile 200215 sui libri di commercio. Il contribuente deve garantire che questi dati e informazioni possano essere resi leggibili in modo comprensibile in ogni momento durante il termine legale di conservazione. Egli deve mettere a disposizione i mezzi necessari a questo scopo.