Progetto

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 40Fedlex · Progetto

Capitolo 3: Riporto del pagamento dell’imposta

Art. 109 Riporto del pagamento dell’imposta sull’importazione

(art. 63 cpv. 3 LIVA)

1Chi intende pagare le imposte nell’ambito della procedura di riporto necessita dell’autorizzazione dell’AFC.

2Se sussistono dubbi circa l’adempimento delle condizioni per il riporto dell’imposta sull’importazione, l’AFD riscuote l’imposta.

3La prescrizione del debito fiscale sull’importazione riportato è retta dall’articolo 42 LIVA.

4L’AFC disciplina l’esecuzione d’intesa con l’AFD.

Art. 110 Condizioni per l’autorizzazione

(art. 63 cpv. 3 LIVA)

1L’autorizzazione è rilasciata se il contribuente:

a. conteggia l’imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo;

b. importa ed esporta regolarmente beni nell’ambito della sua attività imprenditoriale;

c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull’importazione, sull’immagazzinamento e sull’esportazione;

d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l’AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 50 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell’imposta sull’importazione all’AFD; e

e. offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

2Il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari ai diritti presunti.

Art. 111 Cessazione delle condizioni per l’autorizzazione

(art. 63 cpv. 3 LIVA)

Se una delle condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 110 capoverso 1 lettere a–d viene meno, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l’AFC.

Art. 112 Revoca dell’autorizzazione

(art. 63 cpv. 3 LIVA)

L’autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.