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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Art. 116 Comunicazione elettronica con le autorità
(art. 70 cpv. 4 LIVA)
1I giustificativi possono essere trasmessi all’AFC per via elettronica, a condizione che essa lo abbia autorizzato esplicitamente. È fatto salvo l’articolo 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 200716 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo.
2In caso di utilizzazione di reti accessibili al pubblico, i dati e le informazioni elettronici che sottostanno all’articolo 74 LIVA devono essere trasmessi in forma crittata.
Art. 117 Disposizioni d’esecuzione
(art. 70 cpv. 4 LIVA)
Il DFF emana disposizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale allo scopo di garantire in modo adeguato, secondo le prescrizioni della presente sezione, la sicurezza, la confidenzialità e il controllo dei dati e delle informazioni creati, trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga.
Sezione 2: Rendiconto
Art. 118 Metodo di rendiconto effettivo
(art. 71 e 72 LIVA)
1Nell’allestimento del rendiconto destinato all’AFC secondo il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente deve documentare in modo adeguato i valori elencati qui di seguito:
a. la somma di tutte le controprestazioni soggiacenti all’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per:
1. prestazioni tassate, suddivise secondo le aliquote d’imposta,
2. prestazioni per le quali si è optato per l’imposizione secondo l’articolo 22 LIVA,
3. prestazioni esonerate dall’imposta in virtù dell’articolo 23 LIVA,
4. prestazioni a beneficiari esonerate dall’imposta ai sensi dell’articolo 2 LSO17, che in virtù dell’articolo 133 della presente ordinanza sono esonerati dall’imposta sul valore aggiunto,
5. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l’articolo 38 LIVA,
6. prestazioni escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 LIVA;
16 RS 172.021.2
17 RS 192.12