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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 116 Comunicazione elettronica con le autorità

(art. 70 cpv. 4 LIVA)

1I giustificativi possono essere trasmessi all’AFC per via elettronica, a condizione che essa lo abbia autorizzato esplicitamente. È fatto salvo l’articolo 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 200716 concernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo.

2In caso di utilizzazione di reti accessibili al pubblico, i dati e le informazioni elettronici che sottostanno all’articolo 74 LIVA devono essere trasmessi in forma crittata.

Art. 117 Disposizioni d’esecuzione

(art. 70 cpv. 4 LIVA)

Il DFF emana disposizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale allo scopo di garantire in modo adeguato, secondo le prescrizioni della presente sezione, la sicurezza, la confidenzialità e il controllo dei dati e delle informazioni creati, trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga.

Sezione 2: Rendiconto

Art. 118 Metodo di rendiconto effettivo

(art. 71 e 72 LIVA)

1Nell’allestimento del rendiconto destinato all’AFC secondo il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente deve documentare in modo adeguato i valori elencati qui di seguito:

a. la somma di tutte le controprestazioni soggiacenti all’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per:

1. prestazioni tassate, suddivise secondo le aliquote d’imposta,

2. prestazioni per le quali si è optato per l’imposizione secondo l’articolo 22 LIVA,

3. prestazioni esonerate dall’imposta in virtù dell’articolo 23 LIVA,

4. prestazioni a beneficiari esonerate dall’imposta ai sensi dell’articolo 2 LSO17, che in virtù dell’articolo 133 della presente ordinanza sono esonerati dall’imposta sul valore aggiunto,

5. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l’articolo 38 LIVA,

6. prestazioni escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 LIVA;

16 RS 172.021.2

17 RS 192.12