Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

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Articolo 9: Attraversamento della carreggiata

La nuova disposizione che disciplina l’attraversamento della carreggiata presenta una struttura diversa rispetto a quella vigente: nel capoverso 1 è introdotto il principio secondo cui, sulla carreggiata, i conducenti di veicoli hanno la precedenza rispetto al traffico pedonale. Naturalmente, questa regola non si applica in presenza di un passaggio pedonale demarcato (conformemente alla disposizione in base alla quale i segnali e le demarcazioni prevalgono sulle norme generali della circolazione) (cfr. cpv. 3).

Nonostante sia oggetto di forti critiche, l’obbligo di usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distano meno di 50 metri è mantenuto perché i risultati dei sondaggi condotti in Svizzera giocano a suo favore, nonostante tali sondaggi siano ormai datati. Proprio per questo l’USTRA ne ha avviato uno nuovo e, a seconda dei risultati che ne scaturiranno, è possibile che venga proposta una modifica a posteriori dell’articolo.

L’attuale disposizione secondo cui, quando il traffico è intenso, i pedoni devono usare la parte destra del passaggio pedonale e possibilmente attraversare la carreggiata in gruppi (art. 47 cpv. 4 ONC) non è stata ripresa perché non si ritiene necessario disciplinare questo aspetto, del resto di difficile attuazione.

Articolo 10: Veicoli condotti a mano, lavori sulla carreggiata

Nel primo capoverso di questo articolo si specifica che i pedoni possono condurre a mano veicoli larghi al massimo un metro: ciò non ha alcuna incidenza sul loro statuto di pedoni. Il fatto di non menzionare che le persone che spingono carri a mano di larghezza non superiore a un metro o veicoli analoghi devono osservare almeno le norme e i segnali per i pedoni (art. 48 cpv. 1 ONC) non comporta quindi alcuna modifica di ordine materiale. I veicoli a cui ci si riferisce nella disposizione in oggetto sono unicamente quelli conformi alle disposizioni della OETV, dato che soltanto in questo contesto potrebbe essere necessario chiarire se il fatto di condurre a mano un veicolo comporta la perdita dello statuto di pedone. La possibilità di condurre a mano altri oggetti (p. es. carrozzine) che, conformemente alla OETV, non rientrano tra le categorie dei veicoli esula a priori da questa disposizione, il che significa che tali oggetti possono essere condotti a mano (anche se sono larghi più di 1 m) e che la persona che li conduce mantiene ovviamente lo statuto di pedone.

Articolo 11: Sedie a rotelle

Le persone in sedia a rotelle sono gli unici utenti della strada a potersi conformare, a scelta, alle regole per i veicoli o a quelle per i pedoni. In linea di massima, queste persone utilizzano le aree destinate ai pedoni e, in effetti, l’assimilazione ai pedoni, piuttosto che ai veicoli, dovrebbe essere più consona alla loro identità. Per questo, nell’avamprogetto, le disposizioni che li concernono figurano tra le norme per i pedoni piuttosto che tra quelle per i veicoli.

Dopo aver consultato le organizzazioni di aiuto ai disabili, si è deciso di sostituire il termine «carrozzelle per invalidi» con «sedie a rotelle».

Per il resto, la disposizione vigente (art. 43a ONC) corrisponde sostanzialmente al diritto vigente.

Articolo 12: Mezzi simili a veicoli

Rispetto al diritto vigente, i mezzi simili a veicoli non sono più disciplinati sullo stesso piano gerarchico dei pedoni quali categoria a sé stante tra «gli altri utenti della strada», ma sono inclusi, così come le sedie a rotelle, nel capitolo dedicato ai pedoni. Le norme che si riferiscono specificatamente a questi mezzi riguardano quindi esclusivamente il loro impiego come mezzi di circolazione, dato che l’utilizzo a titolo di gioco rientra nella fattispecie di cui all’articolo 8 capoverso 3, applicabile a tutti i pedoni (e quindi anche agli utenti di questi mezzi). Includendo questa disposizione nel capitolo dedicato ai pedoni, ai quali vengono quindi assimilati gli utenti di questi mezzi, si dà per scontato che, nel resto dell’ordinanza, il concetto di pedone include quello di utente di un mezzo simile a un veicolo.