Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

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Il capoverso 2, concernente le ciclopiste che attraversano una strada, figura ora in questo articolo perché nessuna delle disposizioni precedenti si sofferma sugli attraversamenti; in questo senso, vi è dunque un’analogia con i passaggi pedonali.

Sezione 2: Barriere e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale

Articolo 172: Barriere

Nel diritto vigente il significato delle barriere è descritto soltanto in riferimento ai passaggi a livello (art. 93 cpv. 2 OSStr); nel primo capoverso di questo articolo tale significato è generalizzato e si riferisce ora anche gli sbarramenti.

Il capoverso 2 corrisponde al diritto vigente (art. 83 cpv. 2 OSStr).

Articolo 173: Dispositivi di delimitazione del tracciato stradale

Nel capoverso 1 sono descritte la funzione e la forma (strisce nere e bianche) dei dispositivi di delimitazione del tracciato stradale (art. 82 cpv. 1–2 OSStr). Le modalità di applicazione dei dispositivi sono descritte nell’AP-OASStr (art. 76).

Il significato delle frecce direttrici nere e bianche, definito nel capoverso 2, è leggermente diverso da quanto figura nel diritto vigente (art. 82 cpv. 2 lett. b OSStr) e corrisponde a quello del segnale di pericolo «Curve» (art. 84 AP-OUStr).

Il capoverso 3 e il capoverso 4 corrispondono al diritto vigente (art. 82 cpv. 3–4 OSStr).

Capitolo 8: Segnalazioni e istruzioni della polizia e di altre persone autorizzate

Articolo 174: Obbligo di rispettare le segnalazioni e le istruzioni

Questo articolo sancisce chi può dare segnalazioni e istruzioni vincolanti. Sotto il profilo materiale corrisponde al diritto vigente (art. 67 cpv. 1–2 OSStr). Nel capoverso 1 viene tuttavia specificato che le persone autorizzate a dare segnalazioni vincolanti devono portare i segni distintivi della loro funzione.

Articolo 175: Genere e significato delle segnalazioni e delle istruzioni

Così come nel diritto vigente, l’elenco delle segnalazioni che devono essere rispettate non è esaustivo.

I capoversi 1 e 3 si riferiscono alle situazioni in cui il traffico è regolato dalla polizia e sono ripresi, senza modifiche sostanziali, dal diritto vigente (art. 66 cpv. 1 e 3 OSStr).

Nel capoverso 4 sono riportate le altre modalità di ordinare la fermata: a differenza del diritto vigente, tali modalità non sono più connesse con determinati soggetti autorizzati (art. 66 cpv. 4–5 OSStr), ma sono presentate come possibilità aggiuntive e generali di segnalare la fermata; sono invece stralciate le singole varianti di segnalazione (p. es. per mezzo di una bandierina rossa o rossa e bianca).

Nel capoverso 5 sono disciplinate le modalità di regolazione del traffico in prossimità di cantieri (attuale art. 66 cpv. 5 lett. c OSStr): rispetto al diritto vigente, viene ora specificato che la paletta a due facce usata in questi casi deve essere retroriflettente, così come tutte quelle di cui all’articolo 175 AP-OUStr. Non appare infatti opportuno introdurre una differenziazione in merito.

Articolo 176: Permesso per la regolazione del traffico

Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 67 cpv. 3). Quando concede il permesso per la regolazione del traffico, la polizia ha la facoltà di scegliere e di limitare i segnali da utilizzare.