Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 164: Frecce
In questa disposizione sono descritte tutte le frecce demarcate: i primi due capoversi sono dedicati a una descrizione generale, valida tanto per le frecce bianche quanto per quelle gialle, mentre nei capoversi 3-5 viene fatta una distinzione tra le due tipologie di frecce. Diversamente dal diritto vigente (art. 74 cpv. 2 e 8 OSStr), le frecce di preselezione non sono più disciplinate a parte, bensì subordinate a quelle di direzione (cpv. 2).
Un’altra novità consiste nel fatto che le piccole frecce gialle utilizzate per i velocipedi sono disciplinate in maniera generale nel capoverso 3 (art. 74 cpv. 7 OSStr). Infine, viene ora stabilito in modo esplicito che la direzione indicata dalle frecce gialle può essere diversa dal senso di circolazione degli altri utenti della strada.
Articolo 165: Simboli
Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente (art. 74 cpv. 10 OSStr), sebbene nella nuova disposizione si descriva semplicemente l’impiego dei «simboli» e non dei «simboli dei segnali corrispondenti»; si intende così riflettere la prassi consolidatasi, dato che già oggi non sono utilizzati necessariamente i simboli dei segnali corrispondenti (cfr. in particolare il simbolo del pedone rispetto a quello del segnale «Percorso pedonale»).
Il capoverso 2 sancisce che, in tutti gli altri casi, i simboli indicano in generale quali utenti possono utilizzare una determinata area di circolazione (incluse le aree di parcheggio). Non viene cioè specificato se la demarcazione serve a sottolineare una norma esistente (p. es. il simbolo del velocipede sulle corsie ciclabili) oppure a sancirne un’altra (p. es. il simbolo del velocipede o del motoveicolo sulle corsie riservate ai bus). Il campo d’applicazione effettivo dei simboli è illustrato nell’AP-OASStr (cfr. art. 68 AP-OASStr)
Articolo 166: Uscita di scampo
Finora, queste demarcazioni rare, ma ben distinguibili, erano previste unicamente nelle norme svizzere (SN 640 850a).
Articolo 167: Linee di arresto e linee di attesa, linee longitudinali continue
Il significato delle linee di arresto e di quelle di attesa non cambia rispetto al diritto vigente (art. 74 OSStr); nel nuovo articolo viene semplicemente specificato che non è solo la parte frontale del veicolo a non dover oltrepassare la linea di arresto o di attesa, ma evidentemente anche quella del carico. Nel capoverso 4 viene inoltre esplicitato il significato delle linee longitudinali continue. Si è infatti constatato che, nella prassi, tale significato è interpretato in modi molto diversi. L’unico punto di accordo consiste nel distinguerlo da quello delle linee di sicurezza. Per questa ragione si è deciso di fare chiarezza a livello di ordinanza. Un altro elemento nuovo è la funzione attribuita alle linee longitudinali continue, le quali indicano che non è più possibile cambiare corsia. Il divieto di cambiare corsia a partire da un determinato punto prima di un’intersezione riflette un’esigenza pratica e ha inoltre una sua logica se, in questo modo, si può evitare di impiegare una linea di sicurezza. Le sanzioni previste per i veicoli che attraversano le linee di sicurezza sono infatti molto severe, ma per i veicoli di grandi dimensioni è praticamente impossibile evitare di farlo quando devono svoltare a un’intersezione; prevedere una sanzione in casi simili sarebbe esagerato. Con la nuova disposizione si intende dunque soddisfare un’esigenza legittima e avversare un uso improprio delle linee di sicurezza.
Secondo il capoverso 6, le linee di arresto e quelle di attesa rivolte ai velocipedi devono – e non più semplicemente possono – essere gialle (cfr. art. 75 cpv. 6 OSStr e art. 167 cpv. 6 AP-OUStr).
Articolo 168: Linee di margine e linee di guida, superfici vietate al traffico
Questo articolo corrisponde in gran parte al diritto vigente (art. 76 cpv. 1, 78, 90 cpv. 1 OSStr). La disposizione secondo cui le superfici vietate al traffico possono essere interrotte