Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
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Titolo quarto: Corse speciali
In questo titolo sono disciplinate le corse che, pur derogando alle norme generali della circolazione, in determinate circostanze possono comunque essere effettuate.
Capitolo 1: Trasporti e veicoli speciali
Rispetto al diritto vigente, questo capitolo presenta una struttura molto diversa; sono inoltre state apportate numerose modifiche sotto il profilo formale. I requisiti imposti ai veicoli e ai trasporti speciali restano tuttavia per lo più invariati. Le modalità concernenti il rilascio dei permessi (unici o duraturi, iscrizione nella licenza di circolazione, emissione di copie dei permessi, ecc.) non sono più disciplinate a livello di ordinanza, bensì in apposite istruzioni.
Articolo 177: In generale
Questo articolo contiene i requisiti generali che i veicoli e i trasporti speciali sono tenuti a soddisfare, in particolare quelli riguardanti il comportamento nel traffico e le misure di protezione speciali.
Il capoverso 1 sancisce, come già nel diritto vigente (art. 78 cpv. 1 ONC) che i trasporti e i veicoli speciali sono ammessi sulle strade pubbliche soltanto in virtù di un permesso. Tutte le altre regole contenute nell’attuale articolo 78 dovranno, se necessario, essere emanate sotto forma di istruzione.
Il capoverso 2 riprende l’attuale capoverso 1 dell’articolo 85 ONC (il cui cpv. 3 è ora integrato nell’art. 49 AP-OUStr).
Il capoverso 3 riprende la parte dell’attuale articolo 84 ONC che concerne direttamente i conducenti (ossia il cpv. 2).
Articolo 178: Trasporti speciali
Nel capoverso 1 sono disciplinati i trasporti per i quali, in linea di massima, può essere rilasciato un permesso a titolo di trasporti speciali (cfr. art. 80 cpv. 1 lett. b. ONC). Rispetto al diritto vigente, viene specificato che il permesso non sarà rilasciato se necessario perché il carico non è stato collocato correttamente. È inoltre proposta la possibilità di rilasciare un permesso per il trasporto di componenti delle gru da e verso il luogo in cui è impiegata la gru, se ciò consente di evitare un secondo viaggio.
Nel capoverso 2 è definito il concetto di carico indivisibile. Questa disposizione è stata aggiunta perché tale concetto svolge una funzione chiave nel quadro dei trasporti speciali ed è pertanto necessario ridurre il ventaglio delle possibili interpretazioni.
Secondo il capoverso 3, il conducente deve sempre portare con sé il documento comprovante l’indivisibilità del carico. Questa disposizione ha lo scopo di agevolare i controlli.
Articolo 179: Veicoli speciali
Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente (art. 80 cpv. 1 lett. a ONC).
Nel capoverso 2 è ripresa la parte dell’articolo 82 capoverso 2 ONC attinente a questo capitolo.
Articolo 180: Permessi
In questo articolo sono disciplinate le competenze degli enti autorizzati a rilasciare i permessi per i trasporti e i veicoli speciali.
I capoversi 1 e 2 corrispondono al diritto vigente (art. 79 cpv. 1, 4 e 5 ONC).
Il capoverso 3 si basa sul diritto vigente (art. 79 cpv. 2 ONC), ma tra i casi per i quali non è necessario il consenso dei Cantoni interessati o dell’USTRA per il rilascio del permesso viene aggiunto quello in cui lo sbalzo posteriore del carico non supera gli otto metri e quello anteriore i cinque metri. Si specifica inoltre che le autorità possono rilasciare i permessi se-