Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

era già prevista nelle norme svizzere12 ed è ora sancita a livello di ordinanza. Quella riguardante le linee di guida è estrapolata dall’articolo 76 capoversi 2–3 OSStr; l’impiego di tali linee è disciplinato nell’ordinanza destinata alle autorità (art. 69a AP-OASStr).

Articolo 169: Posti di parcheggio

Il capoverso 1 prevede che la demarcazione dei posti di parcheggio possa o meno essere completata da un segnale. Il diritto vigente (art. 79 cpv. 1 OSStr) prevede invece soltanto la prima fattispecie. La semplice demarcazione può essere difficile da vedere se la strada è coperta di neve, anche se, in questi casi, non è detto che la presenza di un segnale risolva interamente il problema.

In base al diritto vigente i veicoli possono essere parcheggiati soltanto all’interno delle linee di demarcazione (art. 79 cpv. 1ter OSStr). Questo principio viene ora precisato nell’ottica di una zona: se, all’interno di una zona, sono demarcati dei posti di parcheggio mediante segnali che autorizzano gli utenti della strada a parcheggiare, il divieto di parcheggio al di fuori di tali posti vale per tutta la superficie della zona.

Il primo periodo del capoverso 2 riprende il diritto vigente (art. 79 cpv. 1ter). Conformemente al nuovo principio secondo cui i posti di parcheggio demarcati non devono necessariamente essere completati da un segnale, nel secondo periodo si specifica che i generi di veicoli autorizzati a utilizzare tali posti possono essere indicati anche semplicemente con un simbolo.

Sotto il profilo materiale, i capoversi 3 e 4 corrispondono al diritto vigente (art. 79 cpv. 1bis, 2 OSStr). La possibilità di utilizzare un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata invece di una demarcazione è tuttavia limitata alle aree di parcheggio segnalate.

Nel capoverso 5 viene introdotta la possibilità di demarcare delle cifre se si vuole evidenziare il fatto che i posti di parcheggio sono a pagamento, il che presuppone comunque la presenza del segnale «Parcheggio contro pagamento», così com’è già il caso nel diritto vigente.

I posti di parcheggio riservati a una determinata categoria di persone sono ora disciplinati in un capoverso a sé stante (attuale art. 79 cpv. 1bis OSStr) per distinguerli chiaramente da quelli in cui è vietato parcheggiare (cfr. art. 170 AP-OUStr); diversamente da questi ultimi sono gialli e senza la croce diagonale.

Articolo 170: Fermate dei veicoli del servizio pubblico di linea, divieti di parcheggio e di fermata demarcati

Le fermate dei veicoli del servizio pubblico di linea sono disciplinati nel primo capoverso di questo articolo perché equivalgono a un divieto di parcheggio e di fermata per gli altri utenti della strada. Nel nuovo articolo si sancisce che la regola secondo cui è consentito fermarsi su queste aree soltanto per far salire o scendere passeggeri e purché i veicoli del servizio pubblico di linea non siano ostacolati (attuale art. 79 cpv. 3 OSStr) vale soltanto negli orari di esercizio dei mezzi pubblici. Non sembra infatti sussistere la necessità di prevedere altrimenti; al di fuori degli orari di esercizio dei mezzi pubblici, quindi, queste aree possono, per esempio, essere utilizzate dai taxi per sostarvi.

Le linee utilizzate per i posti in cui è vietato il parcheggio (cpv. 2) e per quelli in cui è vietata la fermata (cpv. 3) mantengono lo stesso significato attribuito loro nel diritto vigente (art. 79 cpv. 4 e 6 OSStr), con la differenza che i posti di parcheggio riservati a determinati veicoli devono ora essere demarcati conformemente a quanto indicato nell’articolo 169 capoverso 6 AP-OUStr e non più come posti in cui è vietato il parcheggio.

Articolo 171: Demarcazioni per pedoni, ciclopiste che attraversano una strada

Sotto il profilo materiale, questo articolo si rifà in gran parte al diritto vigente (art. 72a, 74 cpv. 9, 77 cpv. 1 e 3 OSStr, nonché 41 cpv. 3 ONC).

12 SN 649 850a