Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Gli affari esteri competono alla Confederazione (art. 54 cpv. 1 Cost.). La presente legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha per obiettivo di permettere la restituzione di valori patrimoniali attraverso il finanziamento di programmi d’interesse pubblico nello Stato in cui la PPE aveva ricoperto cariche pubbliche e di evitare che il dissequestro di beni nel quadro di un procedimento di assistenza giudiziaria che non ha potuto avere esito, a causa della situazione di dissesto del Paese di provenienza della PPE, incida sulle relazioni tra la Svizzera e questo Stato. Questa legge persegue pertanto obiettivi di politica estera. La Confederazione può quindi basarsi sulla sua competenza in materia di affari esteri per legiferare in materia.

La Costituzione federale prevede all’articolo 26 la garanzia della proprietà. Detta disposizione garantisce situazioni giuridiche individuali e protegge i diritti patrimoniali concreti dall’intervento dello Stato.

La presente legge consente allo Stato di procedere al blocco e quindi alla confisca di determinati valori patrimoniali appartenenti a PPE o alla loro cerchia. La confisca limita la garanzia della proprietà e deve di conseguenza essere fondata su un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.). In conformità con detto principio, il provvedimento restrittivo deve non solo essere capace di produrre il risultato atteso, ma anche essere l’unico a poterlo fare, ovvero non devono sussistere altri provvedimenti, altrettanto efficaci, più rispettosi delle libertà.

In forza del diritto in vigore – sia sul piano nazionale sia in materia di assistenza giudiziaria - un valore patrimoniale può essere confiscato quando è possibile stabilire un nesso tra la sua provenienza e un’infrazione, con riserva dell’articolo 72 CP che concerne le organizzazioni criminali. Parimenti, il diritto amministrativo contempla casi di confisca di beni che possono essere oggetto di utilizzazione abusiva59.

L'interesse publico perseguito è quello di sanzionare l’acquisizione illecita di beni da parte di PPE e della loro cerchia. In via accessoria, i provvedimenti di blocco e confisca hanno anche l’obiettivo di tutelare la reputazione della Svizzera e della sua piazza finanziaria. Poiché interviene su beni di provenienza illecita, la confisca prevista dalla presente legge è un provvedimento proporzionato allo scopo, in quanto nessun’altra misura è in grado di correggere l'illiceità dell'acquisizione. Peraltro, la confisca è limitata ai casi in cui il procedimento di assistenza penale internazionale non ha potuto essere concluso a causa dello stato di dissesto dello Stato richiedente.

La presente legge prevede inoltre, a determinate condizioni, la presunzione d’illiceità della provenienza dei beni (art. 6). In quanto tale, detta presunzione non costituisce una lesione autonoma della garanzia della proprietà, poiché la persona colpita dal provvedimento mantiene la possibilità di dimostrare la liceità dell’acquisizione dei beni in causa. Amplifica tuttavia gli effetti della confisca, in

59 Per estens. art. 2 cpv. 4 della legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI (RS 120); art. 31 cpv. 3 della legge sulle armi (RS 514.54)