Oferr_DE-Oferr_OTDis_2012_panoramica_modifiche_principali

Consultazione 2010/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr); Integrazione dell'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-OIEF) nell · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: 521/2011-04-29/16

DE ad articolo 44 lettera c; impianti della linea di contatto

Le disposizioni sono state riorganizzate e adeguate allo stato attuale della tecnica. Al fine di evitare inutili parallelismi, per gli aspetti già disciplinati dalle norme europee si rinvia a quest'ultime: ne sono interessate in particolare la costruzione, la configurazione e le componenti delle linee di contatto, l'interazione tra linea di contatto e asta di presa di corrente e l'interoperabilità. Sono state introdotte nuove disposizioni relative alle linee di contatto situate negli impianti di lavaggio e nelle aree a rischio di esplosioni.

Nel rielaborare le disposizioni si è puntato a un miglior coordinamento con i requisiti in materia di profilo di spazio libero e si è ripresa la terminologia in uso a livello europeo. Le disposizioni relative ai segnali di sicurezza sono state riviste tenendo conto delle esigenze dell'esercizio ferroviario.

DE ad articolo 44 lettera d; impianti per il ritorno della corrente di trazione e impianti di messa a terra

Le disposizioni vigenti sono state semplificate rinviando per quanto possibile alle norme internazionali pertinenti.

Si sono definiti i parametri da fissare a livello nazionale: le prescrizioni attualmente vigenti in Svizzera non risultano inasprite in modo significativo.

DE ad articolo 44 lettera e; impianti elettrici specifici della ferrovia

Si è rimediato alle incertezze d'interpretazione causate dalle prescrizioni vigenti. Inoltre, le prescrizioni circa le soluzioni da adottare sono state per lo più sostituite da prescrizioni circa gli obiettivi da raggiungere.

DE ad articolo 44 lettera f; tecnica di protezione e impianti di controllo

La materia, non adeguatamente regolamentata, è stata disciplinata per quanto concerne gli aspetti rilevanti per la sicurezza in considerazione dello stato attuale della tecnica. Viene prescritta in particolare l'adozione di una strategia di protezione conforme ai requisiti.

DE ad articolo 44 lettera g; componenti elettriche di veicoli

Le disposizioni d'ordinanza e d'esecuzione che concernono il settore dei veicoli sono state completamente rielaborate. Nelle DE si sono definiti gli obiettivi in materia di protezione ed è stata introdotta una serie di disposizioni complementari rilevanti per la sicurezza sotto forma di prescrizioni circa gli obiettivi da raggiungere. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia alle norme pertinenti. Le DE in questione si applicano sia ai veicoli su rotaia che ai filobus e concernono la conduzione di corrente, la messa a terra, l'isolamento e la protezione delle persone e degli apparecchi.

6.4 Lavori agli impianti elettrici o nelle loro vicinanze, esercizio e manutenzione degli impianti; articoli 45 e 46

Le disposizioni relative alle distanze di sicurezza e alle misure di protezione sono state adeguate alle norme europee. Non sono più definite distanze fisse da rispettare: il responsabile dei lavori deve definirle durante la preparazione degli stessi (cioè prima della loro esecuzione) in base alla situazione.