Oferr_DE-Oferr_OTDis_2012_panoramica_modifiche_principali
Consultazione 2010/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr); Integrazione dell'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-OIEF) nell · 10 pagine
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N. registrazione/dossier: 521/2011-04-29/16
Le DE 34.3 contengono in linea di massima approcci e non soluzioni. Le disposizioni che indicano o escludono un certo tipo di soluzione sono frutto dell'esperienza maturata nell'affrontare la complessità dell'argomento e sono necessarie per garantire un minimo di sicurezza e adeguatezza degli impianti.
2.5 Commento n. 12 ad DE 34.3
Vista la complessità e la natura interdisciplinare dell'argomento, già nelle DE del 02.07.2006 si era ritenuto necessario redigere un commento che spiegasse le premesse e il contesto. Il commento di per sé non costituisce tuttavia una guida pratica all'attuazione.
Il testo del 02.07.2006 è stato sottoposto a una revisione generale.
La nuova versione figura integralmente nei commenti all'edizione 2012 delle DE-Oferr.
3. Tecnica di sicurezza Passaggi a livello, impianti di sicurezza, applicazioni telematiche e sistemi di avvertimento per le persone
3.1 DE ad articolo 37c
Nelle DE ad articolo 37c "Segnaletica e impianti" si è proceduto ad alcune precisazioni.
3.2 Articolo 38 Oferr
Affinché siano garantite la funzionalità e la sicurezza globale dell'esercizio ferroviario, i veicoli devono essere conformi ai requisiti stabiliti al momento di definire il sistema di segnalamento da adottare. Un fatto, questo, che non è sancito in modo esplicito nelle attuali disposizioni.
La crescente liberalizzazione e la sempre maggiore complessità dei sistemi fanno aumentare i requisiti relativi alla sintonizzazione tra l'infrastruttura e i veicoli. Il nuovo capoverso 3 dell'articolo 38 Oferr, il complemento al capoverso 9 dell'articolo 48 Oferr e le relative DE tengono conto di questi aspetti.
Sulle tratte dotate di sistema ETCS, la sintonizzazione è assicurata sostanzialmente dall'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) definite dall'Agenzia ferroviaria europea (ERA). Attualmente, la sola applicazione delle STI non garantisce tuttavia la funzionalità e la sicurezza globale dell'esercizio ferroviario. L'impresa capofila ETCS ha definito perciò requisiti supplementari riunendoli nel documento "Voraussetzungen für den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCS-Strecken" (Requisiti per l'impiego di veicoli su tratte ETCS). Nelle DE-Oferr rielaborate si fa riferimento a questo documento.
3.3 DE ad articolo 39
Nel ciclo di revisione 2010 le disposizioni d'ordinanza e d'esecuzione relative agli impianti di sicurezza sono state completamente rielaborate. La revisione in oggetto delle DE ad articolo 39 contempla essenzialmente adeguamenti dovuti all'integrazione delle DE-OIEF e precisazioni a livello redazionale.
Nelle DE relative alla distanza di slittamento sono stati integrati i requisiti, finora non esplicitamente definiti, per le gamme di velocità inferiori ai 40 km/h e superiori ai 160 km/h.