Oferr_DE-Oferr_OTDis_2012_panoramica_modifiche_principali
Consultazione 2010/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr); Integrazione dell'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-OIEF) nell · 10 pagine
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N. registrazione/dossier: 521/2011-04-29/16
Le modifiche di merito, poco numerose e di portata limitata, ampliano il margine di manovra delle imprese (p.es. aumentando i valori massimi applicabili nella segnaletica ininterrotta della velocità).
6. Impianti elettrici
La revisione totale di un'ordinanza che risale a oltre 15 anni fa (OIEF / DE-OIEF) comporta già di per sé inevitabilmente numerosi adeguamenti e complementi. La decisione, presa nel corso dei lavori, di integrare nell'Oferr gli aspetti pertinenti attualmente disciplinati dall'OIEF ha fatto aumentare il numero di modifiche. A parte ciò, occorreva assicurare per quanto possibile la compatibilità con la normativa UE.
Le disposizioni sulle installazioni elettriche delle ferrovie e sulle componenti elettriche dei veicoli sono state rielaborate in modo tale che il numero degli articoli che le contengono risulta inferiore del 60 per cento rispetto a quello nell'OIEF vigente. Anche le DE sono state quindi ridimensionate per quanto possibile.
Quali regole riconosciute della tecnica sono state dichiarate applicabili le pertinenti norme europee anziché le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (E-CI) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).
Nello specifico sono state apportate le seguenti modifiche.
6.1 Requisiti di sicurezza e di disponibilità; articolo 42
L'attuale principio in materia di sicurezza delle installazioni elettriche delle ferrovie è stato riformulato in termini meno assoluti, accordando maggior peso alla considerazione dei rischi.
Gli aspetti di tecnica della sicurezza e quelli operativi sono inoltre stati definiti prioritari rispetto agli aspetti architettonici.
6.2 Requisiti di protezione dalle perturbazioni; articolo 43
Sono stati aggiornati i riferimenti a prescrizioni contenuti nell'articolo 6 capoversi 1-4 OIEF e si sono eliminati inutili parallelismi.
6.3 Pianificazione e costruzione; articolo 44
Nell'articolo in oggetto sono elencati gli impianti considerati come installazioni elettriche delle ferrovie, delle filovie e dei relativi veicoli. L'elencazione funge inoltre da base per la strutturazione delle relative DE.
DE ad articolo 44 lettera a; impianti di produzione e di conversione della corrente di trazione
Nelle DE ad articolo 44 è stata definita una serie di requisiti per garantire la stabilità della rete di alimentazione e sono state introdotte alcune indicazioni relative ai mezzi di accumulazione dell'energia. Si sono così create condizioni favorevoli all'introduzione di nuove tecnologie.
DE ad articolo 44 lettera b; impianti di distribuzione della corrente di trazione
Per quanto concerne la posa dei cavi nella zona dei binari e dei manufatti ferroviari si sono precisati gli aspetti specifici delle ferrovie rispetto all'ordinanza sulle linee elettriche, definendo la prassi collaudata.