Oferr_DE-Oferr_OTDis_2012_panoramica_modifiche_principali
Consultazione 2010/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr); Integrazione dell'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-OIEF) nell · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: 521/2011-04-29/16
Le DE relative al controllo sulla marcia dei treni sono state completate con l'indicazione esplicita delle soglie critiche di velocità quali criteri per l'impiego di un dispositivo di controllo.
3.4 Art. 40 Oferr
Attualmente, l'ordinanza sulle ferrovie non comprende disposizioni specifiche relative ai dispositivi di controllo dei treni. L'introduzione di un'apposita disposizione nell'Oferr è stata proposta dal gruppo di lavoro Plattform Netzzugang ("Accesso alla rete"), che riunisce rappresentanti di FFS, BLS e UFT (letter of common understanding (dichiarazione d'intenti) del 16.11.2009). Il contenuto della disposizione in oggetto è stato convenuto con gli specialisti di FFS e BLS.
4. Veicoli
4.1 Documenti per l'autorizzazione di un veicolo o tipo di veicolo, disciplinati in futuro dalle DE 8.3 anziché dalle DE AB 6.1
Attualmente, i documenti da presentare per l'approvazione di un veicolo sono indicati nell'articolo 6a Oferr e nelle DE 6.1 Fahrzeuge, Genehmigung von Pflichtenheft und Typenskizze (Veicoli, approvazioni di capitolati d'oneri e schizzi del tipo).
In futuro, tali documenti saranno menzionati nell'articolo 8 Oferr Autorizzazione d'esercizio e nelle nuove DE 8.3. Nel contempo si specifica che cosa si intende in concreto con l'attestato di sicurezza citato nell'articolo 8 capoverso 3 nel caso dei veicoli.
Per la definizione del contenuto e della struttura dei documenti si è fatto riferimento alla "Lista dei requisiti internazionali (IRL)", applicata per i progetti di riconoscimento transnazionale. In tal modo si assicura, per quanto attualmente possibile, l'armonizzazione con gli altri Paesi europei.
4.2 Ipotesi di carico per la configurazione del veicolo; DE 46
In futuro, per i veicoli interoperabili si farà riferimento alla norma europea pertinente. Per gli altri veicoli (in particolare per quelli a scartamento metrico o speciale) restano applicabili le disposizioni vigenti, prevedendo tuttavia la possibilità di effettuare adeguamenti per quanto concerne le condizioni d'impiego effettive. Prima di poter recepire la norma europea per tutte le configurazioni dei veicoli occorrono accertamenti approfonditi. L'adeguamento s'impone però fin d'ora per i veicoli interoperabili.
4.3 Comando di frenatura per le ferrovie ad aderenza; DE 49
Si fa sempre più uso di veicoli motore attrezzati per la trasmissione di segnali digitali per il comando di frenatura. Al fine di garantire uno standard di sicurezza equivalente a quello assicurato da un comando di frenatura puramente pneumatico, si dovrebbero definire requisiti rigidi e di applicazione dispendiosa per le componenti elettroniche e i relativi programmi di comando. Per motivi di semplicità, l'UFT ha perciò deciso di prescrivere che i sistemi di comando moderni siano accompagnati da una serie di funzioni di sicurezza sul piano pneumatico il cui uso è limitato ai casi d'emergenza. I gestori e i fabbricanti di veicoli hanno così una certa libertà nel definire il sistema di comando di frenatura in funzione delle proprie esigenze.