Oferr_DE-Oferr_OTDis_2012_panoramica_modifiche_principali
Consultazione 2010/109: Revisione parziale dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-Oferr); Integrazione dell'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-OIEF) nell · 10 pagine
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N. registrazione/dossier: 521/2011-04-29/16
Il numero 2.2 è stato completato con un rinvio all'allegato 1, relativo ai criteri da osservare per le analisi dei rischi di cui al codice UIC 777-2. Il complemento si è reso necessario a seguito dello stralcio del numero 1.5 delle DE 27.1.
2.3 Allegato 1 delle DE ad articolo 27
L'allegato 1 è stato interamente rielaborato, rimediando alle lacune presenti nelle disposizioni in materia di distanze e forze d'urto con V > 120 km/h.
Si contano ora quattro (anziché tre) categorie di opere di costruzione (A-D); ciò consente di distinguere meglio le esigenze di protezione delle costruzioni situate in prossimità di binari.
Le nozioni di zona di spazio libero e zona di pericolo sono state sostituite con quelle di distanza minima e distanza limite.
Si sono definite distanze di sicurezza e forze d'urto concrete per le ferrovie a scartamento metrico e per quelle a scartamento speciale.
Nel caso delle costruzioni di categoria A sono state inasprite le disposizioni relative ai sostegni situati in prossimità dei binari, sono state ampliate le zone di pericolo in particolare nelle vicinanze degli scambi e si sono aumentati i valori delle forze d'urto.
Nel caso delle costruzioni di categoria B le forze d'urto sono state definite in funzione di velocità di marcia massime consentite fino a 250 km/h, oggi usuali. A complemento delle distanze di sicurezza (distanza minima e distanza limite), è stata introdotta un'ulteriore distanza il cui mancato rispetto fa aumentare il rischio d'urto. In caso di inosservanza di tale distanza va svolta un'analisi dei rischi secondo il codice UIC 777-2 per stabilire se è ragionevole adottare misure di protezione supplementari per ridurre il rischio d'urto (p.es. dispositivi di guida dei veicoli, elementi di respingimento). Qualora la loro adozione risultasse ragionevole, è obbligatorio attuarle.
2.4 DE ad articolo 34
DE 34.3
Le DE 34.3 del 2.7.2006, elaborate in una prima fase principalmente in considerazione del caso diffuso di "marciapiede intermedio stretto", erano applicabili a quasi tutte le stazioni che prevedevano questo tipo di marciapiede. Nel frattempo la realizzazione di marciapiedi intermedi larghi accessibili attraversando i binari ha evidenziato problemi per la sicurezza e per l'esercizio. Si è perciò reso necessario aggiornare le disposizioni di pertinenza dell'UFT.
Le nuove DE 34.3 affrontano inoltre i seguenti aspetti:
- obiettivo: consentire ai viaggiatori di raggiungere i marciapiedi senza rischi per l'incolumità,
- distinzione tra "Zugang zum Perron über das Gleis" (attraversamento dei binari per accedere ai marciapiedi) e "Bahnübergang" (passaggio a livello),
- mostrare la complessità dell'argomento,
- assicurare perciò con anticipo la pianificazione interdisciplinare dei lavori per realizzare una stazione con marciapiedi accessibili attraversando i binari,
- tipo di costruzione "breiter Zwischenperron" (marciapiede intermedio largo),
- passaggi di servizio.