Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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dell’accesso da ovest alla stazione, sarà inoltre necessaria una separazione dei flussi di traffico tra Losanna e Renens (art. 4 lett. b n. 2).

Nell’ambito del SIF si è deciso di rinunciare alla costruzione della galleria del Chestenberg (art. 4 lett. b n. 12). I previsti costi supplementari, nel frattempo rilevati, non consentono che la tratta del Chestenberg venga finanziata nell’ambito del SIF. La realizzazione di questa galleria deve essere inserita nelle prossime fasi di ampliamento del programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria, quando occorrerà comunque definire il tracciato esatto e assicurare il finanziamento. I relativi mezzi verranno impiegati nel quadro del SIF per l’ampliamento del nodo di Losanna.

Con la rinuncia alla costruzione della galleria del Chestenberg, non è più necessario potenziare le capacità sull’accesso sud Altstetten–Zurigo (art. 4 lett. b n. 13).

Dato che nel quadro del SIF la priorità viene data all’aumento delle capacità e non più a misure di accelerazione, in diversi numeri (art. 4 lett. b n. 3, 4, 5 e 8) il termine «accelerazione» è stato sostituito con «potenziamento delle capacità».

Art. 10

Con il progetto concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, il mandato ai sensi del presente articolo è stato soddisfatto, pertanto la disposizione si estingue e può essere abrogata.

Art. 12 cpv. 1

Questa disposizione rimanda ancora al Fondo FTP. Poiché in futuro anche i progetti SIF saranno finanziati dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, il termine deve essere modificato.

2.6 Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Il progetto rende necessari alcuni adeguamenti della legge sulle FFS che riguardano da un lato la convenzione sulle prestazioni e dall’altro la possibilità per terzi di partecipare, a determinate condizioni, ad altri investimenti delle FFS (art. 3 cpv. 4). In entrambi i casi è stata introdotta una parificazione tra FFS e ferrovie private: in futuro, dovranno essere concluse per tutte le ferrovie delle convenzioni sulle prestazioni atte a disciplinare l’impiego dei mezzi assicurati dai quadriennali limiti di spesa per esercizio e mantenimento della qualità. Inoltre, la possibilità che i Cantoni possano partecipare in modo mirato agli investimenti non dovrà più essere riservata esclusivamente alle FFS. Questo aspetto è disciplinato nell’articolo 58b capoverso 1 della legge federale sulle ferrovie (cfr. relativo commento).

Art. 3 cpv. 4

La disposizione è abrogata. Essa era correlata al capoverso 3, in cui continuano ad essere disciplinati i criteri in base ai quali le FFS devono gestire la propria infrastruttura. Per analogia la disposizione sui contributi da parte di terzi è ora ripresa nella legge sulle ferrovie e trova quindi sostanzialmente applicazione per tutte le ferrovie (art. 58b Lferr, cfr. relativo commento).