Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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sono superiori agli investimenti, devono essere impiegati per il rimborso dei mutui (rimborsabili condizionatamente) al FInFer. Al posto di essere rimborsati i mutui possono anche essere conteggiati con le altre prestazioni del FInFer. In tal modo si evitano inutili trasferimenti.
I mutui della Confederazione esistenti o nuovi, rimborsabili condizionatamente, possono anche essere estinti in altri modi, ad esempio convertendo il capitale di terzi in capitale proprio della relativa impresa di trasporto ferroviario. Il capitale di terzi è ridotto nella misura del credito opposto in compensazione ai sensi dell’articolo 120 del Codice delle obbligazioni35, mentre la base di capitale proprio dell’impresa è proporzionatamente aumentata con la liberazione della compensazione. Se l’impresa ferroviaria è una società anonima, l’aumento ordinario del capitale azionario deve essere effettuato mediante compensazione in conformità dell’articolo 650 e seguenti del Codice delle obbligazioni rispettivamente dell’articolo 46 e seguenti dell’Ordinanza sul registro di commercio36. Un altro modo per estinguere un mutuo è la rinuncia al rimborso da parte del mutuante. Entrambe le possibilità sono previste esplicitamente dalla legge al capoverso 3.
Art.54 Assegnazione di mandati
La normativa dell’articolo 8 LSIF dovrà essere integrata anche nella legge sulle ferrovie. In tal modo si garantisce che la legge federale in materia di acquisti pubblici sarà uniformemente applicata a tutti i gestori dell’infrastruttura e alle società esecutrici. Finora esistevano alcune differenze in quanto per le FFS, la Matterhorn Gotthard Bahn e la BLS trovava applicazione il diritto federale, mentre per le rimanenti ferrovie private il concordato intercantonale.
Art.56
Con la nuova normativa sul finanziamento delle ferrovie questa disposizione (dal titolo «Miglioramenti tecnici») si estingue e può essere abrogata. La nuova regolamentazione costituisce di per sé un sistema chiuso che garantisce che anche tali misure possano essere finanziate attraverso il FInFer.
Sezione 2: Finanziamento dell’ampliamento dell’infrastruttura
Art.58 Crediti d’impegno
I mezzi finanziari per le singole fasi di ampliamento sono concessi mediante crediti d’impegno; i progetti sono pertanto riuniti in pacchetti i cui lavori edili possono richiedere diversi anni. I crediti d’impegno hanno una durata illimitata ma sono vincolati a un determinato progetto o a singole fasi di ampliamento, quindi non vengono erogati periodicamente. Affinché gli ampliamenti disposti possano essere realizzati, il FInFer deve disporre dei mezzi necessari per poter finanziare gli investimenti. In caso contrario, vi sono due possibilità: la realizzazione è rinviata o prorogata nel tempo.
35RS 220