Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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Cantoni perché anche gli investimenti di potenziamento di piccola o media entità, che potevano apportare ai Cantoni stessi dei vantaggi, erano disciplinati nella convenzione sulle prestazioni, tra Confederazione e FFS. Questo interesse da parte dei Cantoni decade in quanto la realizzazione degli investimenti di potenziamento è ora disciplinata nella revisione della legge sulle ferrovie. Per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura delle Ferrovie federali svizzere non è necessario consultare i Cantoni. La normativa giuridica e la vigilanza esercitata dell’Ufficio federale dei trasporti garantiscono al riguardo la tutela degli interessi del Paese e dei Cantoni.

Il capoverso 2 coincide con l’attuale formulazione.

Conformemente al capoverso 3, le imprese partecipanti beneficiano di un diritto nei confronti della Confederazione e dei Cantoni partecipanti. Tale diritto è conferito singolarmente e crea la necessaria certezza della pianificazione e obbligatorietà per il corrispondente periodo di prestazione. Rispetto al diritto vigente, vi sono due precisazioni: non vengono più menzionati terzi poiché, fatto salvo per Confederazione e Cantoni, non sono previsti per la stipulazione di convenzioni sulle prestazioni. Si precisa inoltre che il diritto non riguarda solo le indennità ma anche i mutui concordati.

Secondo il diritto vigente se non si trova un accordo su questo tipo di convenzione, è l’UFT a dover emanare una disposizione in merito all’indennità. Conformemente al capoverso 4, tale competenza decisionale passa ora al DATEC in quanto l’UFT ha rappresentato la Confederazione già durante l’intera durata delle trattative ed è pertanto parte in causa. La modifica comporta un miglioramento della tutela legale e l’eliminazione di una fase superflua della procedura.

I capoversi 5 e 6 disciplinano la procedura di ricorso.

Le convenzioni sulle prestazioni concernono le indennità. Il capoverso 7 si richiama al principio secondo cui lunghe e complicate vertenze giudiziarie in merito alla legalità di una decisione inerente alle indennità non favoriscono la sicurezza della pianificazione. Tali decisioni sono inoltre giudicabili solo in modo limitato. Poiché di norma è difficile che risulti controversa un’intera convenzione sulle prestazioni, ma al massimo una parte di essa, è opportuno disciplinare l’effetto sospensivo, che non deve spettare di diritto agli eventuali ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC. Ciò garantisce che le convenzioni sulle prestazioni entrino in vigore in modo tempestivo e possano far sentire i loro effetti anche se in alcuni punti sono ancora oggetto di una controversia legale.

Art.51a Forme di finanziamento

Questa disposizione disciplina le due forme di finanziamento dell’infrastruttura: le indennità e i mutui. Questi ultimi vengono di regola concessi senza interessi e sono rimborsabili condizionatamente.

Secondo il capoverso 1 i costi pianificati e non coperti per l’esercizio e il mantenimento della qualità (compresi gli ammortamenti e i costi d’investimento non attivabili) sono finanziati mediante indennità.

Il capoverso 2 disciplina gli investimenti che superano i fondi d’ammortamento e le riserve di liquidità disponibili. In questo caso si ricorre di regola a mutui senza interessi, rimborsabili condizionatamente. Se i fondi d’ammortamento disponibili