Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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Art.58d Rapporto
I capoversi 1 e 2 della disposizione coincidono in gran parte con quella della LSIF (art. 14). Conformemente al capoverso 3, il Parlamento deve essere informato, mediante il messaggio concernente l’autorizzazione del limite di spesa, ogni quattro anni quindi, sullo stato degli impianti e sul tasso di utilizzo dell’infrastruttura. Si tiene così conto anche del fatto che l’aumento del traffico incide in modo diretto sullo stato delle infrastrutture e viceversa.
2.5 Legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF)
Art.2
La legge SIF riprende la tradizione svizzera di emanare uno specifico atto normativo per ogni fase di ampliamento più consistente. All’inizio si trattava di decreti federali (ad esempio per Ferrovia 2000 o per la NFTA), che in seguito sono stati convertiti in leggi federali. Attualmente esistono cinque leggi corrispondenti. La legge SIF ha per oggetto la realizzazione della seconda tappa di Ferrovia 2000 e svariate misure sulle linee di base della NFTA. Questa seconda tappa rappresenta un pacchetto di misure alla stregua della stessa Ferrovia 2000. Le misure sono elencate all’articolo 4.
Alla luce dei più recenti sviluppi, l’articolo 2 della LSIF risulta troppo vago: l’attuale formulazione ha semplicemente per oggetto lo «sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento». D’ora in poi essa dovrà però fare riferimento alla revisione della legge sulle ferrovie. L’articolo 2 deve pertanto essere adeguato e limitato al reale contenuto della legge SIF, ossia alla realizzazione delle misure elencate all’articolo 4. Non è più necessario menzionare il FInFer poiché, in base alla revisione della legge sulle ferrovie, esso servirà in linea di massima a tutti gli investimenti concernenti l’infrastruttura ferroviaria.
Art.4
Le misure contenute nella legge SIF non sono ancora state realizzate. A causa della pianificazione continua si sono rivelati necessari alcuni adeguamenti (cfr. n. 1.5.2.3), che presuppongono diverse modifiche dell’articolo 4. In tal modo la base legale corrisponde di nuovo alla fase di ampliamento che dovrà ora effettivamente essere intrapresa nell’ambito del SIF.
Dall’esame della tratta Balerna–Mendrisio (art. 4 lett. a n. 2) è emerso che è possibile rinunciare alle misure originariamente previste (potenziamento delle capacità). I relativi fondi saranno investiti, in aggiunta a quelli già previsti, nella ristrutturazione della stazione di Chiasso.
L’aumento del numero di posti a sedere, soprattutto durante gli orari di punta, è uno degli obiettivi più urgenti per i prossimi anni. Per questa ragione sull’asse est-ovest, molto trafficato, dovranno essere impiegati prevalentemente treni a due piani lunghi 400 metri. A tale scopo occorrerà in particolare prolungare i marciapiedi e ristrutturare la stazione ferroviaria di Losanna dove, per incrementare le capacità