Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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Art.8 (finora articolo 7a e 8)

Finora gli articoli 7a (Obiettivi strategici) e 8 (senza titolo) costituivano la sezione 3 della legge sulle FFS (Convenzione sulle prestazioni e limite di spesa). Il rapporto tra i due strumenti, obiettivi strategici e convenzione sulle prestazioni, non risultava mai completamente soddisfacente in quanto anche nella convenzione sulle prestazioni vi erano importanti direttive in merito agli obiettivi. La convenzione dovrà ora focalizzarsi sull’ordinazione delle prestazioni infrastrutturali da parte della Confederazione e disciplinare i mezzi provenienti dai limiti di spesa quadriennali da versare ai singoli gestori dell’infrastruttura per l’esercizio e il mantenimento della qualità. Di conseguenza non è più necessaria una normativa speciale per le FFS. I contenuti relativi alla convenzione sulle prestazioni possono essere eliminati dalle due disposizioni in vigore, che risulteranno così notevolmente più corte. Ciò comporta anche una rivalutazione degli obiettivi strategici che ora si distinguono, per scopi e contenuti, in modo chiaro e univoco dalla convenzione sulle prestazioni, regolando il rapporto tra Confederazione (proprietario) e le FFS. Gli obiettivi strategici (quali strategie settoriali di traffico viaggiatori e merci, standard sociali e di sicurezza specifici dell’azienda, obiettivi di redditività) che le FFS devono conseguire vengono stabiliti dal punto di vista del proprietario. A livello di contenuto la formulazione si richiama a quella adottata per la Posta e per Swisscom.

Per tutti i gestori di infrastrutture le convenzioni sulle prestazioni sono disciplinate dalla legge sulle ferrovie (articolo 51).

Art.20

Con l’introduzione della nuova regolamentazione concernente il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria la disposizione può essere semplificata. I capoversi 1 e 2 sono abrogati. L’attuale capoverso 3 diventa pertanto capoverso 1: in virtù delle modifiche degli obiettivi strategici descritte agli articoli 7 e 8, anche l’articolo 20 capoverso 4 può essere adeguato; per la limitazione del volume di finanziamenti ottenibili esso rimanda agli obiettivi strategici (nuovo cpv. 2).

2.7 Legge federale sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFInFer)

Per tutti i progetti corrispondenti il Fondo FTP è convertito in Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FInFer). Poiché il Fondo FTP copre solo i grandi progetti ferroviari, la sua validità è limitata. Per questa ragione le relative disposizioni erano state originariamente emanate in un decreto federale (diritto previgente) d’obbligatorietà generale, che non sottostava a referendum e che in seguito è stato convertito nella forma giuridica dell’«Ordinanza dell’Assemblea federale». Dato che il FInFer ha una durata indeterminata, appare opportuno adottare per le disposizioni un atto legislativo sottostante a referendum. L’Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari37 (ordinanza) è ripresa in gran parte.

37 RS 742.140