Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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Art.9 Diritto previdente: abrogazione

Con la nuova normativa, l’attuale ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 1998 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari39 si estingue e può pertanto essere abrogata.

Art.10 Disposizioni transitorie

La disposizione transitoria disciplina anticipatamente il trasferimento di attivi e passivi dal Fondo FTP al nuovo Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (cpv. 1) e l’assunzione dei mutui accordati alle imprese ferroviarie a carico del preventivo ordinario (cpv. 2). L’attuale anticipo deve essere rimunerato e rimborsato. Tale disposizione è già presente nella Costituzione federale, ma nell’interesse di un atto normativo esaustivo, detto principio deve essere integrato anche nella legge (cpv. 3). Lo stesso dicasi per la rimunerazione dell’anticipo (cpv. 4).

2.8 Decreto federale concernente la fase di ampliamento 2025 dell’infrastruttura ferroviaria

Finora l’ampliamento della rete ferroviaria svizzera è stato realizzato essenzialmente in tre modi:

- i quattro grandi progetti NFTA, Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera alla rete europea ad alta velocità e risanamento fonico hanno beneficiato di un finanziamento speciale (Fondo FTP);

- gli investimenti nel mantenimento della qualità e i potenziamenti delle Ferrovie federali svizzere sono stati gestiti mediante convenzioni sulle prestazioni tra Confederazione e FFS ai sensi dell’articolo 8 LFFS;

- gli investimenti per l’infrastruttura delle ferrovie private di cui agli articoli 49 e 56 della legge sulle ferrovie sono stati finanziati mediante crediti quadro.

Il 1°gennaio 2008 è entrata in vigore la legge sul fondo infrastrutturale (LFIT)40, che inoltre costituisce una base per gli investimenti nell’infrastruttura ferroviaria (Fondo infrastrutturale).

Ad eccezione del Fondo infrastrutturale, le forme di finanziamento devono essere uniformate e tutti i gestori dell’infrastruttura equiparati. Un simile approccio è possibile mediante il nuovo Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FInFer) che, comunque prevede una suddivisione:

- l’esercizio e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura sono regolamentati con i singoli gestori dell’infrastruttura mediante convenzioni quadriennali sulle prestazioni. Nel quadro di tali convenzioni, i mezzi disponibili per i potenziamenti non specificamente assegnati ad un progetto, continueranno ad essere molto limitati;

39 RS 742.140

40 RS 725.13