Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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Art.4 Prelievo
Il prelievo di mezzi dal FInFer è stabilito dall’Assemblea federale mediante un decreto federale semplice. Tali mezzi sono destinati all’esercizio, al mantenimento della qualità, all’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria e ai mandati nell’ambito della ricerca (cpv. 1 e 2). Il capoverso 3 mira a garantire il finanziamento dell’esercizio e del mantenimento della qualità. Con l’inserimento di entrambe le destinazioni dei mezzi, la disposizione impedisce che i mezzi vengano erogati unicamente per l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria.
I capoversi 3 e 4 riprendono la normativa dell’attuale regolamento del Fondo FTP. Le relative disposizioni sono già collaudate e verranno impiegate anche nell’ambito del FInFer essendosi dimostrate una soluzione efficace per i trasferimenti all’interno di un credito d’impegno e per la necessaria flessibilità nell’esecuzione.
Gli interessi sugli anticipi e i rimborsi a carico del FInFer non devono essere decisi esplicitamente dall’Assemblea federale in quanto vanno pagati anticipatamente.
Art.5 Limite di spesa
I limiti di spesa sono sempre previsti per un periodo di quattro anni e costituiscono la base per la conclusione delle convenzioni sulle prestazioni ai sensi dell’articolo 51 della legge sulle ferrovie. In base a detti limiti, il Parlamento decide ogni anno i necessari crediti a preventivo.
Art.6 Crediti d’impegno
A differenza del limite di spesa quadriennale, i crediti d’impegno non sono limitati nel tempo bensì vincolati alla realizzazione dei progetti di una determinata fase di ampliamento e, secondo l’articolo 58 della legge sulle ferrovie, per le fasi di ampliamento sono previsti crediti d’impegno.
Art.7 Indebitamento, riserva e remunerazione
In futuro il FInFer non potrà indebitarsi. Per contrastare le oscillazioni congiunturali delle attribuzioni viene costituita, in linea di massima nel primo anno dall’introduzione del FInFer, una riserva «adeguata» che in seguito rappresenterà una posizione residuale nella contabilità del fondo e, a dipendenza dell’evoluzione, potrà aumentare o diminuire. Gli averi del FInFer non vengono rimunerati.
Art.8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria
Il Parlamento approva i conti e prende atto della pianificazione finanziaria del Consiglio federale. L’attuale normativa del Fondo FTP ha dato buoni risultati e verrà mantenuta anche per il FInFer. In tal modo il Parlamento non solo ha sempre sotto controllo questo strumento finanziario ma, qualora necessario, può anche agire tempestivamente.