Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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In seguito al progresso tecnico e tecnologico e all’evoluzione dei trasporti, il sistema ruota-rotaia e la ferrovia diventano vieppiù complessi. In questo contesto si presentano continuamente nuove questioni di fondo. La Confederazione si trova sempre più spesso nella situazione di dover chiarire da sola questioni di base riguardanti i trasporti o di demandare a terzi il loro chiarimento. I relativi fondi provengono sempre dal FInFer.

Art.1 Fondo

L’articolo 1 disciplina lo scopo della presente legge e stabilisce la relazione con la legge sulle finanze della Confederazione (LFC)38. La nuova legge non disciplina né la relazione tra Confederazione e gestori dell’infrastruttura né tra questi ultimi e le imprese di trasporto ferroviarie. Questi rapporti sono e continueranno ad essere regolati nella legge sulle ferrovie. La nuova legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria regola l’attribuzione e il prelievo dei mezzi e gli ulteriori dettagli del fondo e inoltre sostituisce l’attuale normativa del Fondo FTP.

Art.2 Contabilità del fondo

La contabilità del FInFer riprende i modelli già collaudati del Fondo FTP e nel Fondo infrastrutturale ed è composta da conto economico e bilancio.

Art.3 Attribuzione

La Costituzione federale (art. 87a cpv. 2 e 3) definisce i mezzi che devono essere attribuiti al FInFer. Ciò avviene nel quadro della pianificazione finanziaria della Confederazione e dei preventivi. Il credito a preventivo necessario è di competenza dell’Assemblea federale (cpv. 1).

Il capoverso 2 disciplina in modo più dettagliato il contributo del Cantone ai sensi dell’articolo 87a capoverso 3 della Costituzione, fissato a 300 milioni di franchi (prezzi 2014) e indicizzato conformemente all’indice di rincaro delle opere ferroviarie. Tale importo viene inoltre adeguato in ragione della metà dell’evoluzione del prodotto interno lordo.

Il capoverso 3 stabilisce che le quote dei singoli Cantoni al contributo di cui all’articolo 87a capoverso 3 della Costituzione devono essere fissate a livello di ordinanza. Di conseguenza anche l’eventuale adeguamento della chiave di ripartizione può essere effettuato mediante un’ordinanza.

La Costituzione federale prevede infine anche l’indicizzazione dei contributi ai sensi dell’articolo 87a capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione. A tale scopo si impone l’applicazione dell’indice di rincaro delle opere ferroviarie (IRF). Anche l’andamento economico è preso in considerazione nella misura del 50 per cento (capoverso 4).

38 RS 611.0