Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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Art.58a Modalità di finanziamento
La modalità di finanziamento è la stessa utilizzata per il Fondo FTP (art. 12 cpv. 1 LSIF). I mezzi di pagamento necessari sono messi a disposizione sotto forma di credito di costruzione. Gli accordi con gli esecutori (gestori dell’infrastruttura o società esecutrici) sono conclusi nelle convenzione di realizzazione, disciplinate all’articolo 48e.
Art.58b Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte dei Cantoni
Già in passato taluni Cantoni hanno partecipato ai costi delle misure di ampliamento, come ad esempio nel caso delle Ferrovie federali svizzere in virtù dell’articolo 3 capoverso 4 della legge sulle Ferrovie federali svizzere (cfr. relativo commento), pertanto appare opportuno adottare una normativa valida per tutti i gestori dell’infrastruttura. Secondo il capoverso 1 tutti i Cantoni hanno in linea di massima la possibilità di partecipare ai costi a condizione che la misura in questione possa essere integrata nel programma di sviluppo strategico.
Lo possono fare in due modi, descritti al capoverso 2: il Cantone può finanziare ampliamenti supplementari, che la Confederazione non intende realizzare, facendosi carico di tutti i costi oppure può attuare una misura alternativa (più costosa) a una prevista dalla Confederazione. In questo caso il Cantone non deve assumersi tutte le spese ma solo i costi supplementari del progetto, più costoso, che ritiene più adatto alle sue necessità.
I lavori di ampliamento richiesti dai Cantoni rischiano di causare costi aggiuntivi per la Confederazione, persino qualora i Cantoni si assumano i reali costi supplementari dell’investimento. Durante la costruzione possono ad esempio sorgere complicazioni e altre difficoltà che causano un aumento dei costi di realizzazione, oppure possono successivamente verificarsi costi aggiuntivi per l’esercizio e il mantenimento della qualità, i cosiddetti costi susseguenti. Con il capoverso 3 si vuole evitare che la Confederazione debba farsi carico dei costi causati dalla realizzazione di misure supplementari o più costose richieste dai Cantoni.
L’entità e le esatte condizioni della partecipazione dei Cantoni devono essere concordate tra Confederazione, Cantoni coinvolti e gestori dell’infrastruttura conformemente al capoverso 4. Vi sarà così la garanzia che il corrispondente cofinanziamento rientri nel quadro della pianificazione generale degli ampliamenti. Si evita inoltre di investire dove vi sono già mezzi disponibili anziché laddove vi è un reale fabbisogno. In ogni caso una regolamentazione corrispondente contrattuale costituisce una premessa per il cofinanziamento da parte dei Cantoni.
Art.58c Prefinanziamento
La disposizione, ripresa dall’articolo 12 capoverso 3 LSIF, prescrive espressamente che le convenzioni sul prefinanziamento devono essere approvate dall’Ufficio federale dei trasporti. In tal modo si garantisce il mantenimento di una visione d’insieme e si impedisce che il controllo della gestione dell’ampliamento ferroviario venga in parte trasferito a Cantoni finanziariamente solidi.