Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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1.7 Diritto comparato e rapporto con la legislazione europea
Gli ultimi progetti concernenti il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono stati il messaggio FTP28 e il messaggio sulla modifica del finanziamento dei progetti FTP (FINIS)29. Da allora, il diritto europeo non ha emanato disposizioni rilevanti per il presente progetto. La pertinente normativa europea in vigore non incide sulle modifiche legislative richieste, conformi all’Accordo sui trasporti terrestri che garantisce l’attuazione della politica dei trasporti svizzera.
1.8 Trattazione degli interventi parlamentari
Il presente progetto soddisfa le richieste dei seguenti interventi parlamentari:
2009 P 08.3831 Terzo binario Losanna-Ginevra. Prefinanziamento da parte
dei Cantoni (N 09.03.09, Reymond)
2010 P 10.3479 Misure per ovviare alle carenze della rete delle Ferrovie
federali svizzere (N 01.10.10, Segmüller)
Il Consiglio federale propone quindi di toglierli di ruolo.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Costituzione federale (Cost.)
Art. 81a
Il sistema svizzero dei trasporti pubblici è esemplare. Il nuovo articolo 81a, sostanzialmente ripreso dall’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», crea per la prima volta un mandato costituzionale concreto per l’implementazione di questo sistema in tutte le sue forme (capoverso 1). Il mandato viene esplicitamente conferito a Confederazione e Cantoni perché l’integrazione tra i vari comparti (traffico interregionale, regionale e locale) si è dimostrata utile e va mantenuta. Con il mandato costituzionale non verrebbe toccata neppure la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore dei trasporti, ai quali semmai la nuova disposizione affiderebbe il mandato di promuovere l’obiettivo di garantire un’offerta sufficiente di trasporti pubblici. Alla stregua ad esempio dell’articolo 57 della Costituzione, la nuova normativa non costituirebbe alcuna base per rivendicare diritti immediati su prestazioni di trasporto. Si tratta pertanto di una norma costituzionale di natura programmatica.
Il capoverso 2 riconosce il fatto che la mobilità non può essere troppo conveniente: se così fosse, la domanda crescerebbe a dismisura causando costi d’investimento e susseguenti sempre maggiori, che potrebbero finire col soffocare il sistema. In
28 FF 1996 IV 551
29 FF 2004 4695