Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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aliquote dell’imposta sul valore aggiunto definite all’articolo 130 capoversi 1–3. Tale possibilità è stata sfruttata dal Consiglio federale. Il funzionamento del nuovo modello presuppone il mantenimento permanente di questa entrata (cfr. art. 87a cpv. 2 lett. c). Pertanto la disposizione corrispondente non va ancora indicata nelle disposizioni transitorie, ma trasferita all’articolo 130 (sotto forma di nuovo capoverso 3bis). Lo scopo del finanziamento è inoltre espresso in modo più generale (infrastruttura ferroviaria e non più solo i grandi progetti come finora).

Art. 196 n. 3

Alcune parti dell’articolo 196 devono ora essere integrate nel corpo principale della Costituzione, poiché non hanno più carattere «transitorio». Ciò concerne anzitutto il capoverso 2, il cui contenuto è stato adeguato e inserito nell’articolo 87a (vedi relativo commento). Viceversa, le parti che riguardano esclusivamente i quattro grandi progetti ferroviari devono rimanere nelle disposizioni transitorie. Si tratta della Nuova ferrovia transalpina (NFTA), di Ferrovia 2000, del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, come anche del risanamento fonico lungo le tratte ferroviarie con misure attive e passive. I capoversi 1, 4 e 5 non subiscono pertanto alcuna modifica. Viene adeguato il capoverso 3 in cui si spiega che in futuro anche questi quattro grandi progetti non verranno più finanziati dal Fondo FTP, bensì, come indicato nell’articolo 87a, mediante il FInFer. Non vi saranno svantaggi né per il nuovo fondo, né per i grandi progetti in quanto anche in futuro essi continueranno a beneficiare dei mezzi di cui si sono avvalsi finora. Sono inoltre già stati approvati anche i corrispondenti crediti d’impegno. Il resto del capoverso decade poiché i principi del nuovo fondo sono disciplinati anche all’articolo 87a. Con la realizzazione a tappe dei grandi progetti e il rimborso dell’anticipo del Fondo FTP, questo numero è destinato a diventare obsoleto come è il destino di ogni disposizione transitoria.

2.2 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 26 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

Sulla base delle considerazioni relative all’articolo 87a capoverso 2 della lettera d (cfr. n. 1.3.8; forfetizzazione della deduzione delle spese di trasporto dall’imposta federale diretta) per la possibilità di deduzione indicata all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD32 viene previsto un importo complessivo. Per lo stesso motivo, occorre eliminare dal capoverso 2 la possibilità di giustificare spese più elevate. L’importo complessivo è fissato concretamente nella corrispondente ordinanza dipartimentale (ordinanza sulle spese professionali33). Questa disposizione tiene conto solo dei lavoratori salariati.

32RS 642.11

33 RS 642.118.1