Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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- i Cantoni continueranno a partecipare ai costi delle ferrovie private in base a una determinata chiave. Nel 2010 questa partecipazione è stata di circa 300 milioni di franchi;
- in futuro i Cantoni dovranno contribuire in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria;
- viene inoltre mantenuta la possibilità per i Cantoni di sostenere in modo mirato, con contributi singoli, quei progetti che forniscono loro particolari vantaggi.
Il capoverso 1 indica il principio di base secondo il quale la Confederazione si accolla l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.
Il contenuto del capoverso 2 riprende in gran parte quello della normativa già in vigore, benché non riguardi più il Fondo FTP ma il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria . In futuro non potranno più essere accordati mutui di tesoreria al FInFer, che, del secondo la LFInFer, non potrà più indebitarsi. In tal modo viene essenzialmente migliorato il controllo delle uscite per gli ampliamenti e limitato l’investimento ai mezzi disponibili. Un’ordinanza parlamentare, quale base per un regolamento del FInFer, non è più necessaria: definendo il disciplinamento del nuovo fondo a livello costituzionale e con la nuova LFInFer essa non è più indispensabile.
I mezzi da attribuire al FInFer restano in parte gli stessi che finora venivano assegnati all’infrastruttura ferroviaria attraverso il Fondo FTP o il bilancio generale della Confederazione.
Conformemente alla lettera a, la parte di utile della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo (TTPCP) che finora confluiva nel Fondo FTP a tempo determinato sarà ora versata in modo permanente nel FInFer (cfr. n. 1.3.6).
La lettera b stabilisce in che percentuale i proventi dell’imposta sui carburanti di cui all’articolo 86 capoversi 1 e 4 dovranno confluire nel FInFer. La nuova lettera bter del capoverso 3 dell’articolo 86 consente di prevedere, nell’articolo 87a capoverso 2, un prelievo dai mezzi a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoverso 3. L’articolo 87a capoverso 2 lettera b prevede a questo proposito il 9 per cento dell’imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoverso 1 e del supplemento sull’imposta di consumo di cui all’articolo 86 capoverso 4, ma al massimo 310 milioni di franchi l’anno. Poiché l’articolo 86 disciplina i mezzi a destinazione vincolata, il rinvio ai capoversi 1 e 4 concerne esclusivamente le quote a destinazione vincolata di queste fonti di entrata. Nel caso del capoverso 4 ne è quindi interessato l’intero supplemento sull’imposta di consumo, mentre nel caso del capoverso 1 il rinvio riguarda solo il 50 per cento a destinazione vincolata e non la quota destinata al bilancio generale della Confederazione. Il prelievo istituito corrisponde agli attuali proventi dell’imposta sugli oli minerali (cfr. n. 1.3.6). L'importo massimo sarà indicizzato conformemente alle disposizioni concernenti gli altri mezzi federali.
Conformemente alla lettera c, anche il prodotto pari a 0,1 punti percentuali dell’imposta sul valore aggiunto, finora destinato al Fondo FTP a tempo determinato, dovrà ora confluire in modo permanente nel FInFer (cfr. n. 1.3.6). L’integrazione delle disposizioni transitorie nella parte principale della Costituzione richiede altresì un adeguamento dell’articolo 130 (vedi relativo commento).