Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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questo contesto viene posto l’accento sulla partecipazione degli utenti e dei beneficiari del sistema. Per non minacciare gli effetti positivi finora conseguiti (passaggio al trasporto pubblico), non è possibile, date le attuali circostanze, imputare tutti i costi agli utenti. Per questa ragione è stata scelta la formulazione secondo cui gli utenti dei trasporti pubblici devono partecipare «in misura adeguata» alla copertura dei costi pagando i prezzi di trasporto. La formulazione sottolinea che in futuro questa quota deve aumentare, ma non in misura tale da mettere in pericolo gli effetti positivi menzionati.
Art. 85 cpv. 2
L’attuale espressione «circolazione stradale» risulta troppo limitante. In virtù della disposizione transitoria, il prodotto netto veniva finora già destinato a tempo determinato ai trasporti in senso generale. L’impiego dei mezzi provenienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) si è dimostrato utile e va quindi mantenuto a tempo indeterminato. L’adeguamento del termine (ora «trasporti terrestri») tiene conto di questo aspetto.
Art. 86 cpv. 3 frase introduttiva, nonché cpv. 3 lett. bter (nuovo) e cpv. 4
Di conseguenza il termine «trasporti terrestri» viene utilizzato anche nell’articolo 86 capoverso 3. I diversi impieghi indicati nel testo della disposizione attualmente in vigore non subiscono alcuna modifica. La Confederazione continuerà ad impiegare la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto quelli per l’aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali, soprattutto per il traffico stradale ma anche per provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati. La disposizione verrà comunque completata vista l’intenzione di far confluire in modo permanente nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria i mezzi finora attribuiti a tempo determinato al Fondo FTP. D’ora in poi dovranno essere effettuati anche versamenti nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (nuova lettera bter). In tal modo l’impiego principale dei proventi dell’imposta sui carburanti non viene messo in discussione.
Al capoverso 4 non si parla più di circolazione stradale e traffico aereo, bensì di traffico in senso generale.
Art. 87a
Il nuovo articolo 87a riprende una parte dell’attuale disposizione transitoria relativa all’articolo 87 («Ferrovie e altri mezzi di trasporto»; art. 196 n. 3). L’attuale ordinamento, sviluppatosi nel corso del tempo, perde vieppiù d’importanza nella misura in cui i quattro grandi progetti esplicitamente menzionati (NEAT, Ferrovia 2000, raccordo alla rete europea ad alta velocità e risanamento fonico) stanno per essere completati. La trasformazione del Fondo FTP, dalla durata e dai mezzi limitati, in Fondo per l’infrastruttura ferroviaria a tempo indeterminato e con più mezzi a disposizione, implica un adeguamento costituzionale. Nelle disposizioni transitorie rimangono solo le prescrizioni che hanno per oggetto i grandi progetti menzionati (vedi commento all’art. 196 n. 3).
In linea di massima il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria deve restare di competenza della Confederazione. Vi sono tuttavia tre eccezioni: