Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo
Conformemente alla lettera d, il 4 per cento delle entrate della Confederazione provenienti dall'imposta federale diretta delle persone fisiche confluiranno nel FInFer. Con il passaggio alla deduzione forfetaria delle spese di viaggio dall’imposta federale diretta, deduzione che verrà adeguata ai costi per un abbonamento della comunità tariffaria di un agglomerato, le casse federali beneficeranno di 250 milioni di franchi in più sotto forma di proventi d’imposta. Questi mezzi dovranno confluire nel FInFer (cfr. n. 1.3.8). La limitazione della deduzione per le spese di trasporto è disciplinata nella legge sull’imposta federale diretta (LIFD30).
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni (LAID31) offre ai Cantoni la possibilità di stabilire un importo forfetario per la deduzione delle spese di trasporto anche per le imposte cantonali sul reddito.
I mezzi che il bilancio generale della Confederazione destina già alle FFS e alle ferrovie private (2200 milioni di franchi) costituiscono la quota parziale più consistente versata annualmente nel nuovo fondo (FInFer, lettera e; cfr. n. 1.3.6). Questo importo si basa sul piano finanziario 2010 fino al 2014 del 18 agosto 2010, che, per il 2014, prevede 2178 milioni di franchi. L’indicazione di un importo concreto in franchi nella Costituzione federale è un metodo efficace per garantire che il finanziamento dell’infrastruttura dei trasporti pubblici con fondi del bilancio federale generale sia mantenuto nella misura odierna. Gli importi devono essere adeguati al rincaro per poter attenersi all’evoluzione dei costi nel settore ferroviario. L’indicizzazione è imprescindibile per garantire al FInFer i mezzi necessari a lunga scadenza. L’indice applicabile non deve tuttavia essere fissato a livello costituzionale, bensì a quello legislativo (ossia nella nuova legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria), dove verrà anche regolato l’adeguamento dell’importo all’evoluzione del prodotto interno lordo (PIL). In tal modo vi è la sicurezza che l’infrastruttura ferroviaria disporrà sempre di mezzi sufficienti soprattutto per l’esercizio e il mantenimento della qualità.
Il capoverso 3 definisce la base legislativa per la nuova partecipazione supplementare dei Cantoni (cfr. n. 1.3.8). In questo caso la Costituzione indica una partecipazione «in misura adeguata»; i rimanenti dettagli (ammontare del contributo, chiave di ripartizione, indicizzazione, flusso di mezzi, ecc.) devono essere disciplinati a livello di legge.
Il capoverso 4 contempla la possibilità, già contenuta nell’attuale Costituzione, che anche terzi (privati od organizzazioni internazionali) possano partecipare al finanziamento. A dispetto degli esempi esteri ripetutamente menzionati, tale possibilità dovrebbe rimanere del tutto teorica. Anche le più recenti ricerche dimostrano che simili modelli (quali ad esempio i Public Private Partnerships, PPP) difficilmente possono essere introdotti date le condizioni quadro vigenti in Svizzera. Questa possibilità non va tuttavia scartata.
Art. 130 cpv. 3bis
Con le disposizioni transitorie (art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e) è stata offerta al Consiglio federale la possibilità di aumentare, a tempo determinato, di 0,1 punti percentuali le
30 RS 642.11
31 RS 642.14