Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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Art.48b Programma di sviluppo strategico
Come illustrato nel numero 1.5.1.2, l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria è effettuato nell’ambito di un programma di sviluppo strategico (STEP) in merito al quale il Consiglio federale presenta, a intervalli regolari, un rapporto all’Assemblea federale. L’essenza e i principi di questo programma di sviluppo sono presentati nei numeri 1.5.1.2 e 1.5.2. L’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria deve avvenire per fasi (cpv. 1). La fase di ampliamento 2025 è esposta nel numero 1.5.3 ed è parte integrante del presente progetto (decreto C).
L’Assemblea federale deve essere informata regolarmente sullo stato, sull’eventuale necessità di adeguamento e sulle fasi successive dell’attuazione del programma strategico di sviluppo (cpv. 2).
Art.48c Fasi di ampliamento
Conformemente al capoverso 1, il Parlamento decide in merito alle singole fasi di ampliamento mediante un decreto federale soggetto a referendum. Questa possibilità di partecipazione democratica esiste già nel diritto in vigore nella misura in cui i quattro grandi progetti ferroviari sono stati disposti sotto forma di leggi federali ai sensi dell’articolo 196 numero 3 capoverso 4 della Costituzione. Il presente progetto non prevede l’eliminazione della possibilità di partecipazione. I capoversi 2 e 3 disciplinano la procedura di valutazione e assicurano che i costi susseguenti vengano esaminati e illustrati ogni volta.
Art.48d Pianificazioni
La disposizione mira a creare un’esplicita base legale che consenta all’UFT di eseguire le pianificazioni necessarie per l’ampliamento dei trasporti pubblici, di esaminare peculiarità, vantaggi e svantaggi delle possibili misure e di valutare altre varianti. Anche per elaborare i progetti da sottoporre al Parlamento è necessario creare delle basi di pianificazione. Le imprese ferroviarie e i Cantoni interessati devono essere coinvolti in modo opportuno, ad esempio mediante delegazioni delle autorità come già effettuato per i progetti FTP.
Art.48e Progettazione ed esecuzione
La disposizione corrisponde all’articolo 7 LSIF con le seguenti differenze:
nel capoverso 1 viene menzionata espressamente la possibilità di affidare a terzi (società costruttrici) la realizzazione delle misure. In altre parole l’attuazione di un progetto può essere commissionata a una società completamente slegata dal futuro operatore. In tal modo il modello committente-esecutore, adottato per la realizzazione della NFTA, può essere utilizzato anche per i grandi progetti di domani. In futuro i capitali e i voti di tali società dovranno comunque essere detenuti in maggioranza dalla Confederazione al fine di garantire un’attribuzione ottimale e trasparente della responsabilità e una chiara regolamentazione dei rapporti (cpv. 2);