Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine
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2.3 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Art. 9 cpv. 1
Le possibilità di deduzione per le imposte cantonali sono disciplinate anche nella legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Secondo l’articolo 9 capoverso 1, dai proventi imponibili complessivi sono detratte «le spese necessarie al loro conseguimento» e le deduzioni generali. Una regola dettagliata esiste tuttavia solo per le deduzioni generali. Per quel che concerne «le spese necessarie al loro conseguimento» occorre stabilire chiaramente che per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo complessivo. L’uso del verbo potere conferisce ai Cantoni la possibilità di decidere in modo autonomo se e in che misura adottare una limitazione delle possibilità di deduzione anche per le loro imposte.
2.4 Legge federale sulle ferrovie (Lferr)
Ingresso
L’ingresso è riformulato in base alla nuova Costituzione. Le basi determinanti per la legge sulle ferrovie sono gli articoli 81 (Trasporti pubblici), 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e 87a (Infrastruttura ferroviaria) quest’ultimo proposto con il presente progetto. Le altre disposizioni relative alla competenza riferite alla vecchia Costituzione e ancora citate nel presente testo sono di ordine secondario e non devono pertanto essere indicate nell’ingresso.
Capitolo 5a: Ampliamento dell’infrastruttura
Con un nuovo titolo prima dell’articolo 48a vengono inseriti nella Lferr gli articoli 48a–48f. Dal punto di vista del contenuto e della struttura la disposizione si richiama alla legge federale sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF)34. Viene così soddisfatto il compito indicato all’articolo 10 LSIF secondo cui il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale un progetto sullo sviluppo ulteriore dell’offerta e dell’infrastruttura ferroviaria in tutte le regioni del Paese. A differenza della LSIF, queste disposizioni non concernono solamente i grandi progetti ferroviari, ma lo sviluppo dell’intera infrastruttura ferroviaria, ossia anche di quella che serve il traffico regionale e d’agglomerato.
Art.48a Obiettivi
Vengono descritti in modo generale e astratto i principi per l’ampliamento della rete ferroviaria svizzera. Si tratta di una diposizione programmatica atta a descrivere la prospettiva a lungo termine dell’ampliamento (cfr. n. 1.5.1.3).