Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/110: Finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; controprogetto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») · 141 pagine

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 nel capoverso 3 le convenzioni stipulate tra Confederazione ed esecutori sono ora denominate convenzioni di realizzazione, adottando così una chiara distinzione dalle convenzioni sulle prestazioni ai sensi dell’articolo 51;

 poiché il Consiglio federale affida al DATEC la relativa vigilanza, secondo il capoverso 4 le convenzioni di realizzazione devono essere approvate, in base ai ruoli stabiliti, da questo Dipartimento anziché dal Consiglio federale. Gli adeguamenti di minore entità possono essere concordati direttamente dall’UFT con le parti interessate.

Art.48f Ottimizzazione costante dei lavori

Questa disposizione riprende l’articolo 9 della LSIF. Anche in futuro i mezzi non dovranno essere investiti, per quanto possibile, in ampliamenti i cui vantaggi potrebbe essere conseguiti anche a costi più contenuti. Anche in questo caso occorre tenere conto dello stato dell’arte.

Capitolo 6: Finanziamento dell’infrastruttura

Sezione 1: In generale

Art.49 Principi

Nell’ambito del progetto deve essere definito in dettaglio (disposizioni singole) il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, che, in linea di massima è di competenza della Confederazione (cpv. 1). Vi sono però due eccezioni disciplinate ai capoversi 2 e 3. Al capoverso 2 è stato chiarito il settore di validità, finora non del tutto chiaro, sia in riferimento ai tipi di traffico che alle conseguenze (esclusione dalle prestazioni federali ai sensi dell’art. 57 Lferr). Con l’espressione «reti ferroviarie » si intendono qui soprattutto i tram.

L’articolo 57 rimane in vigore. Anche in futuro vi sarà pertanto un’offerta di prestazioni ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Il capoverso 3 fa riferimento a questa disposizione.

Art.51 Convenzioni sulle prestazioni

L’articolo 51 si intitola ora «Convenzioni sulle prestazioni» (al posto del vecchio «Offerta di prestazioni e procedura di ordinazione»). Il capoverso 1 disciplina le modalità di queste convenzioni, concluse tra la Confederazione e le FFS dal 1999. Per il periodo di transizione 2011–2012 sono state sottoscritte convenzioni sulle prestazioni anche con i rimanenti gestori di infrastrutture. A partire dal 2013 le convenzioni dovranno di nuovo essere stipulate ogni quattro anni dall’Ufficio federale dei trasporti con tutti i gestori di infrastrutture. Questa normativa verrà integrata nella Lferr. Se un Cantone partecipa al finanziamento dell’infrastruttura, è anche partner della convenzione sulle prestazioni sottoscritta con il corrispondente gestore. Viceversa, la convenzione sulle prestazioni concernente l’infrastruttura delle Ferrovie federali svizzere è conclusa solo tra Ufficio federale dei trasporti e FFS. Finora, al momento di stipulare questa convenzione, occorreva consultare i