Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
contraddizione con gli obiettivi del perfezionamento sotto gli aspetti della garanzia della qualità e del miglioramento della qualità nel trattamento terapeutico.
AMDCS rimanda al suo commento sull'articolo 15.
Articolo 21, capoverso 1
GR, NW, OW e CDS giudicano necessario che la Confederazione fornisca una definizione omogenea dei requisiti inerenti alla padronanza di una lingua nazionale, non lasciando quindi ai 26 Cantoni la facoltà di applicare individualmente e in vario modo questa direttiva federale. Auspicano quindi il mantenimento dell'attuale formulazione. NW ritiene inoltre che i Cantoni debbano avere la possibilità di accertare il livello di conoscenza della lingua parlata nel Cantone.
TI e AMCS chiedono che tale verifica sia di competenza dell'autorità federale, anche nell'ambito di una procedura diversa da quella del riconoscimento (TI). Inoltre, TI è dell'opinione che non sia sufficiente padroneggiare una lingua federale; deve trattarsi della lingua parlata nella regione. L'AMCS ritiene che i Cantoni debbano avere la possibilità di accertare il livello di conoscenza della lingua che è parlata nel Cantone.
BS e GE giudicano imprescindibile che la Confederazione definisca dei requisiti omogenei e che i Cantoni non applichino individualmente e in maniera variabile questa direttiva federale. GE auspica che la Confederazione designi un organismo federale abilitato ad attestare la padronanza della lingua e che i Cantoni si limitino ad accertare l'esistenza dell'attestato in questione. BS propone che la verifica delle conoscenze linguistiche continui a essere effettuata dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).
Data la fondamentale importanza di una buona comunicazione, ASMAC considera assolutamente necessario che i medici padroneggino una lingua nazionale. Se tale adeguamento al diritto europeo è veramente necessario, occorre risolvere diversamente questa problematica per non privare gli artt. 6 e 17 del loro significato. Il riconoscimento del diploma sarebbe l'occasione giusta per verificare tali conoscenze linguistiche.
Poiché i pazienti hanno il sacrosanto diritto di poter colloquiare con il loro medico di fiducia in una lingua nazionale, AeGBL (società dei medici del Cantone BL) considera indispensabile un esame uniforme delle conoscenze linguistiche, pena l'impossibilità di stabilire un affidabile rapporto medico-paziente.
FMH/ISFM ritiene anch'essa che si debba mantenere l'uniformità nell'esame della padronanza linguistica, in quanto nessuna attività di medico curante o consulente può essere svolta con competenza senza un'adeguata base di conoscenze. Ciò sarebbe fattibile con l'introduzione di un'autorizzazione di pratica cantonale obbligatoria, anche nel caso di esercizio a titolo dipendente, nel corso della quale si potrebbero verificare anche le conoscenze linguistiche.
In linea di principio, senesuisse è a favore della ripresa della direttiva europea e dei conseguenti adeguamenti della LPMed. L'associazione è però scettica sul fatto che le conoscenze linguistiche siano menzionate solo nell'articolo 36 e non lo siano più nell'articolo 15. Il requisito della padronanza di una lingua nazionale dev'essere accertato tassativamente e in modo analogo per tutti i richiedenti, mentre il progetto di revisione non soddisfa queste esigenze.
SSO ritiene che il Paese in cui il perfezionamento è stato completato debba essere presentato al pubblico in modo trasparente.
USU sostiene la necessità di fare una distinzione tra il riconoscimento dei diplomi e le autorizzazioni a esercitare la professione. Essa è a favore della mobilità, pur precisando che la padronanza di una lingua è essenziale per assicurare una buona comunicazione con il paziente.
ChiroSuisse sostiene, per il buon ordine, che l'articolo 12, capoverso 2, lettera b debba figurare prima di questo articolo.
ASA ritiene che il riconoscimento del diploma o titolo estero debba avvenire solo dopo la conclusione dell'accordo sul riconoscimento reciproco.