Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine

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Articolo 21, capoverso 4

FMH/ISFM è dell'opinione che la competenza della MEBEKO sia giustificata solo nel caso in cui il

riconoscimento di un ciclo di perfezionamento assolto all'estero non sia regolamentato in un ciclo di

perfezionamento accreditato. Propongono quindi la seguente formulazione: «Se un titolo di perfezionamento estero non può essere riconosciuto ai sensi del capoverso 1 e se il ciclo di perfezionamento accreditato non prevede alcuna regolamentazione circa il riconoscimento del perfezionamento assolto all'estero, la

Commissione delle professioni mediche, previa consultazione dell'organizzazione responsabile del ciclo di formazione, stabilisce le condizioni per l'ottenimento dell'equivalente titolo di perfezionamento federale» («Ist ein ausländischer Weiterbildungstitel nicht gemäss Absatz 1 anerkennbar und ist im akkreditierten

Weiterbildungsgang keine Regelung über die Anerkennung ausländischer Weiterbildung vorgesehen,

entscheidet die MEBEKO nach Anhören der für die Weiterbildung verantwortlichen Organisation, unter welchen Voraussetzungen der entsprechende eidgenössische Weiterbildungstitel erworben werden kann»). ASMAC, fmch e SSDV condividono l'opinione della FMH.

Le società dei medici dei Cantoni BL, SG, SH, ZG e ZH sono del parere che debbano essere chiarite le competenze della MEBEKO riguardo ai titoli di perfezionamento stranieri non riconoscibili.

Articolo 27, capoverso 5

BS accoglie con favore la modifica proposta. È sufficiente che la MEBEKO venga consultata una sola volta, e questo prima di decidere l'accreditamento.

UNES condivide le posizioni di FMH e ASMAC a questo riguardo, soprattutto perché le modifiche previste non appaiono giustificate.

Articolo 29 Periodo di validità

BE chiede che l'articolo 29 venga modificato in quanto dà origine a un problema nel settore della medicina veterinaria: secondo quanto auspicato dalla facoltà Vetsuisse di Berna, la procedura d'accreditamento in Svizzera potrebbe essere associata a una procedura internazionale. Un «accreditamento congiunto» verrebbe condotto assieme alla European Association of the Establishment of Veterinary Education (EAEVE) e tale accreditamento a livello europeo avrebbe una validità di dieci anni. In un simile contesto, ha poco senso limitare la validità dell'accreditamento in Svizzera a sette anni. OAQ e CUS raccomandano l'accreditamento di un ciclo di studi senza oneri basato su un accreditamento congiunto, in modo che il periodo di validità di dieci anni trovi applicazione anche in Svizzera. BE propone la seguente formulazione: «Art. 29, cpv. 1 : Il periodo massimo di validità è generalmente di sette anni. Cpv. 2: Se l'accreditamento è associato a una procedura internazionale, per il riconoscimento da parte degli organi competenti si applica il periodo di validità di tale accreditamento.» («Art. 29, cpv. 1: Die Akkreditierung gilt in der Regel höchstens sieben Jahre. Cpv. 2: Wird die Akkreditierung mit einem internationalen Verfahren kombiniert, so gilt bei der Anerkennung durch die zuständigen Organe die Geltungsdauer dieser Akkreditierung»).

Articolo 31 Modifica di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato

In grande maggioranza, gli intervenienti si dichiarano a sfavore di una modifica dell'articolo 31.

FMH/ISFM reputa che queste modifiche creino un lavoro e un ritardo inutili. L'attuale sistema funziona in modo impeccabile, tanto è vero che finora il DFI non è mai stato chiamato in causa. La proposta appesantirebbe e rallenterebbe in notevole misura le attuali procedure, estremamente efficaci, di revisione dei cicli di perfezionamento. Essa indebolirebbe anche l'autonomia delle facoltà e delle organizzazioni responsabili del perfezionamento.

ASMAC ritiene anch'essa che l'attuale procedura funzioni molto bene e fa notare come il DFI non abbia mai preso posizione contro una modifica. Inoltre, i collaboratori dell’UFSP vengono informati dei cambiamenti in occasione delle sedute plenarie. Il rapporto non chiarisce per quale motivo non siano più solo le modifiche sostanziali a dover essere previamente comunicate, bensì tutte le modifiche. Inoltre, le modifiche sostanziali