Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
perché dei medici che esercitano un servizio pubblico non siano anch'essi assoggettati all'obbligo di un'autorizzazione alla pratica medica. SUVA auspica quindi che la situazione venga chiarita nel senso di una normativa uniforme.
L'attuale normativa riguardante i medici che esercitano un servizio pubblico della Confederazione al di là delle frontiere cantonali o anche sull'intero territorio svizzero non risulta soddisfacente a causa delle disparità cantonali in materia di autorizzazioni alla pratica medica. Essa richiede quindi una standardizzazione delle norme inerenti alle autorizzazioni ad esercitare la professione in tutti i Cantoni, opportunità che è offerta dall'attuale revisione della legge.
CMC è a favore del principio che ispira questa disposizione, che però rischia di creare un notevole lavoro amministrativo. I medici attivi in una SA dovrebbero poter continuare a esercitare sotto la guida e la responsabilità professionale del medico dirigente senza essere essi stessi titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione medica.
Articolo 34, capoverso 2
AMDCS accoglie con favore questa disposizione che renderebbe necessaria anche un'autorizzazione alla pratica medica, per esempio, per tutti coloro che esercitano delle professioni mediche universitarie a titolo indipendente, ma che economicamente dipendono da una clinica o da una società. Il criterio determinante è la responsabilità professionale, non quella economica.
TI ritiene che questo capoverso non apporti alcuna informazione supplementare e che invece esso crei incertezza con riguardo alle persone sottostanti al diritto cantonale.
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) propone la seguente formulazione: «L’esercizio di una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione da parte del Cantone sul cui territorio essa è esercitata. Per i medici e altro personale medico che esercitano la professione nel servizio pubblico, l'autorizzazione è limitata alla rispettiva funzione pubblica esercitata.» («Für die Ausübung eines universitären Medizinalberufs in eigener fachlicher Verantwortung bedarf es einer Bewilligung des Kantons, auf dessem Gebiet der Medizinalberuf ausgeübt wird. Für Ärztinnen und Ärzte sowie andere Medizinalpersonen im öffentlichen Dienst ist die Bewilligung auf die jeweilige öffentliche Aufgabe beschränkt»). È da molto tempo che SUVA deve confrontarsi con la rivendicazione che tutti i suoi medici siano assoggettati a un'autorizzazione alla pratica medica per il fatto che, in certa misura, essi esercitano anche un'attività curativa. Non si comprende perché dei medici che esercitano un servizio pubblico non siano anch'essi assoggettati all'obbligo di un'autorizzazione alla pratica medica. SUVA auspica quindi che la situazione venga chiarita nel senso di una normativa uniforme.
L'attuale normativa riguardante i medici che esercitano un servizio pubblico della Confederazione al di là delle frontiere cantonali o anche sull'intero territorio svizzero non risulta soddisfacente a causa delle disparità cantonali in materia di autorizzazioni alla pratica. Essa richiede quindi una standardizzazione delle norme inerenti alle autorizzazioni ad esercitare la professione in tutti i Cantoni, opportunità che è offerta dall'attuale revisione della legge.
GL ritiene necessario chiarire la nozione di «professione esercitata in un servizio pubblico». Per evitare ogni confusione e assicurare un'interpretazione uniforme, esso chiede che ci si basi unicamente sulla personalità giuridica dell'istituzione in questione. È quindi opportuno adeguare il messaggio di conseguenza.
BE rileva che, stando all'enunciato della legge, sono esonerate da un'autorizzazione alla pratica medica solo coloro che sono direttamente alle dipendenze del Cantone o di un Comune, e questo gli sembra corretto. Il rapporto è però ambiguo nell'enunciare che «attività economiche consistenti in compiti o servizi pubblici cantonali o comunali» non possono essere regolamentate dalla Confederazione. Tale enunciato potrebbe essere inteso nel senso che anche professionisti del settore sanitario che lavorano per un'istituzione che assolve un compito pubblico per conto di un Cantone o di un Comune sono esentati dall'autorizzazione. Occorre quindi precisare.
BS ritiene che i medici in attività presso gli ospedali pubblici dovrebbero soddisfare le medesime condizioni riguardanti coloro che esercitano la professione come attività economica privata sotto la propria