Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
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responsabilità professionale, altrimenti si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento. Ciò è in contrasto con gli obiettivi della nuova pianificazione ospedaliera. BS evita tale disparità dichiarando per principio che le prestazioni nel campo d'attività delle professioni mediche universitarie sono soggette ad autorizzazione alla pratica medica. A non dover sottostare all'obbligo di autorizzazione è solamente il servizio medico dell'amministrazione pubblica. BS rilascia l'autorizzazione alla pratica medica a titolo indipendente nell'ambito della richiesta di un'autorizzazione all'esercizio.
GE prende nota che la Confederazione può legiferare solo con riferimento all'esercizio di attività economiche private e che tutto il resto rimane di competenza dei Cantoni.
ASMAC non vede per quale motivo questa elencazione menzioni solamente i Cantoni e i Comuni e non la Confederazione.
SH auspica che il messaggio affronti anche la gestione delle autorizzazioni per coloro che, per esempio, esercitano una professione medica in ospedali giuridicamente indipendenti. La formulazione «professione esercitata in un servizio pubblico» gli sembra troppo vaga per consentire una chiara delimitazione. Propone quindi di assoggettare all'obbligo di autorizzazione solo i medici autorizzati a fatturare le loro prestazioni oppure direttamente responsabili di una organizzazione o di un settore.
TG approva l'estensione del campo d'applicazione, ma è dell'opinione che la delimitazione fondata sul diritto del lavoro non consenta di raggiungere l'obiettivo prefissato. Spera quindi che il campo d'applicazione della LPMed venga esteso a tutti i medici professionalmente attivi. Tra l'altro, TG prevede un obbligo di autorizzazione anche per le professioni mediche salariate. Sarebbe necessario precisare la nozione di «professione esercitata in un servizio pubblico». Per evitare ogni difficoltà d'interpretazione basterebbe riferirsi alla forma giuridica del datore di lavoro; in altri termini, chiunque sia impiegato sotto la propria responsabilità professionale presso un istituto di diritto pubblico non esercita la professione come attività economica privata e rientra quindi nel diritto cantonale; per contro, una persona impiegata presso un'istituzione di diritto privato esercita la professione come attività economica privata anche qualora tale istituzione assuma dei compiti pubblici.
ChiroSuisse giudica poco chiara la delimitazione del servizio pubblico e chiede come si possa procedere, per esempio, nel caso di ospedali cantonali organizzati secondo il diritto privato.
Articolo 35 Obbligo di annunciarsi
VS precisa che l'attuale articolo 35, capoverso 1, prevede una procedura semplificata nel caso di manifestazioni sportive di breve durata, lasciando al Cantone interessato la possibilità di accertarsi che il medico sia in possesso dei diplomi richiesti e che la manifestazione sia coperta da un adeguato dispositivo medico. Appare quindi inopportuna l'introduzione di una nuova disposizione che alleggerisca ulteriormente tali condizioni.
NE ritiene che l'articolo dovrebbe essere più restrittivo, limitarsi ad un massimo di 30 giorni consecutivi all'anno e unicamente ad eventi sportivi o culturali, e non dovrebbe permettere la pratica senza autorizzazione.
Articolo 35, capoverso 2
Unione svizzera dei contadini (USC), Associazione svizzera dei produttori di pollame (ASPV) e Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC) desiderano depennare l’articolo 35, capoverso 2, poiché presumendo che una persona si trovi ad esercitare la professione medica in più Cantoni, essa dovrebbe richiedere un'autorizzazione per ognuno di essi. Ne deriverebbero delle inutili procedure amministrative con un conseguente supplemento di costi. L’articolo 3, capoverso 4, della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) prevede che al richiedente venga rilasciata un'autorizzazione attraverso una procedura semplice, rapida e gratuita. Il legislatore ha però concepito l'obbligo di annunciarsi in modo che l’attività possa essere esercitata solo dopo conferma da parte dell'autorità competente. Non essendo più di attualità, simili oneri amministrativi dovrebbero essere aboliti (FSAC).