Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
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nazionale, bensì di quella comunemente parlata nel Cantone interessato. BE, ASA, Comunità d'interessi svizzera medicina assicurativa (SIM), AMDCS, SSN e ASDD condividono questa posizione. AMDCS propone la seguente formulazione: « L’autorizzazione ad esercitare la professione come attività economica privata, sotto la propria responsabilità professionale, viene concessa se il richiedente: c. padroneggia una lingua nazionale, rispettivamente la lingua ufficiale del Cantone» («Die Bewilligung zur privatwirtschaftlichen Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung wird erteilt, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller: c. Eine Landessprache der Schweiz resp. Amtssprache des Kantons beherrscht»).
JU sostiene l'esigenza di padroneggiare una lingua, ma ritiene illusorio o addirittura controproducente affidare al Cantone che rilascia l'autorizzazione il compito di accertarsi di tale padronanza. Ciò dovrebbe restare nell'ambito della domanda di riconoscimento presso la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO); il rispettivo candidato dovrebbe produrre un attestato di padronanza di almeno una delle lingue nazionali parlate in Svizzera e, in sede di concessione dell'autorizzazione, il Cantone dovrebbe riceverne una copia onde accertarsi che si tratta di una lingua parlata nel Cantone per il quale si richiede l'autorizzazione.
ZH è del parere che la richiesta generica di un livello B sia inappropriata. Dovrebbe essere chiaramente indicato che le esigenze dipendono dal tipo di pratica previsto. Da uno psichiatra si dovrebbe pretendere un C1, ma per un odontoiatra basterebbe un B2. Inoltre, deve trattarsi della lingua ufficiale del Cantone. ZH condivide con la CDS l'opinione che ciò debba continuare a essere di competenza dell'autorità di riconoscimento dei diplomi.
GR e SG sottolineano il fatto che questa formulazione pone i Cantoni davanti a dei problemi applicativi da non sottovalutare. Potrebbe verificarsi il caso di persone che padroneggiano una lingua nazionale, ma non quella del Cantone interessato. In questi casi specifici, stando al progetto, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata comunque. Vi sono però anche delle situazioni che non rendono necessario il livello B2, ma nelle quali nessuna autorizzazione potrebbe essere concessa qualora il richiedente non avesse ottenuto tale livello. La nuova direttiva dice solamente che la verifica delle competenze linguistiche non può far parte del riconoscimento e non se ne può dedurre che tale verifica debba essere di competenza dell'autorità che rilascia le autorizzazioni. GR e SG chiedono che la verifica delle conoscenze linguistiche rimanga di pertinenza dell'autorità che gestisce i riconoscimenti, ma senza che ne faccia parte. GR propone quindi la seguente formulazione: « fornisce la prova della sua padronanza di una lingua nazionale della Svizzera all'autorità che rilascia le autorizzazioni, la quale può anche esigere che il richiedente dimostri di padroneggiare la lingua del Cantone in questione» («der Bewilligungsbehörde einen Nachweis vorlegt, dass sie beziehungsweise er eine Landessprache der Schweiz beherrscht. Die Bewilligungsbehörde kann zudem verlangen, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie beziehungsweise er die Sprache des betreffenden Kantons beherrscht»). SG avanza una proposta molto simile: «L’autorizzazione viene concessa... il richiedente dimostri all'autorità che rilascia le autorizzazioni di possedere le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio dell'attività professionale soggetta ad autorizzazione» («Die Bewilligung wird erteilt .... die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller der Bewilligungsbehörde die erforderlichen Sprachkenntnisse für die Ausübung der zu bewilligenden Berufstätigkeit nachweist»). È inoltre necessario adeguare il rapporto di conseguenza.
TI ritiene che questo trasferimento di competenze esponga i Cantoni a dei problemi pratici. Chiede che questa verifica rimanga di competenza dell'autorità federale anche nell'ambito di una procedura diversa da quella del riconoscimento. Inoltre, non è sufficiente padroneggiare una lingua nazionale, dev'essere la lingua parlata nella regione. Ciò solleva dei problemi riguardo ai professionisti svizzeri. TI chiede quindi la seguente nuova formulazione: «comprova all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione di aver acquisito le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della propria attività».
NE precisa che sarebbe più sensato che un'autorità, dietro mandato federale, effettuasse a monte la verifica delle competenze professionali e linguistiche secondo criteri uniformi. In un secondo tempo, l'autorità preposta alla concessione dell'autorizzazione ad esercitare la professione dovrebbe verificare se le conoscenze linguistiche sono sufficienti per stabilire un rapporto terapeutico.
VD, SMSR e AMCS ritengono sia ragionevole, nell'intento di uniformare la procedura, far accertare a livello federale le conoscenze di almeno una lingua nazionale. I Cantoni dovrebbero avere ancora la possibilità di verificare il livello di conoscenza delle lingue ufficiali. SMSR propone la seguente formulazione: «presenta