Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine

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Articolo 35, capoverso 3

USC e ASPV sono dell'opinione che il capoverso 3 debba limitarsi ai fornitori di prestazioni di cui al capoverso

1. FSAC spiega che tale disposizione comporta delle inutili procedure amministrative e quindi dev'essere eliminata.

Articolo 35, capoverso 4

I Cantoni si pronunciano affinché il personale medico che esercita a titolo strettamente provvisorio in Svizzera sia esentato, onde evitare ai Cantoni del lavoro inutile, non soltanto dall'obbligo d'iscrizione nel registro delle professioni mediche ma anche dall'obbligo di annunciarsi presso la competente autorità cantonale. CDS chiede quindi di aggiungere all'articolo 35 il seguente capoverso 4: «4. I cittadini stranieri che esercitano la loro professione medica universitaria in Svizzera come attività economica privata, sotto la propria responsabilità professionale, nell'ambito di un evento culturale o sportivo (o religioso [BS]) di importanza internazionale e della durata massima di un mese, sono esonerati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 3». BS, FR, GE, GR, NW, OW e ZH approvano questa proposta. Inoltre, GE ritiene che si debba precisare la nozione di un mese, ma anche che al medico accompagnatore di una squadra sportiva o di un artista sia consentito di dispensare delle cure mediche solo alle persone che egli accompagna. Questa disposizione va a creare una disuguaglianza con i cittadini svizzeri, i quali rimangono soggetti ad autorizzazione. All'atto pratico, GR considera inadatta la nuova formulazione perché questi annunci in genere non vengono mai fatti in tempo utile, rendendo quindi impossibile una reazione da parte delle autorità di vigilanza.

FMH/ISFM approva il principio della notifica e della non iscrizione.

SH teme un sovrappiù di lavoro e confida in un esonero automatico o che sia globalmente valido per una manifestazione, tanto più che in generale la presa in carico avverrebbe con l'accordo della persona interessata e che le attività sarebbero conformi alle direttive del Paese d'origine.

AMCS approva la proposta della CDS e raccomanda, qualora il legislatore non rinunci ad abolire l'obbligo di annunciarsi, di limitare almeno tale impegno a una volta all'anno onde evitare che di fatto diventi possibile eludere l'obbligo di autorizzazione.

ASA si chiede, per esempio, se un medico che accompagna una squadra del Tour de Suisse debba annunciarsi in ogni Cantone attraversato dal Tour. FMH/ISFP s'interroga anche sulle modalità d'applicazione, nel caso di una manifestazione sovracantonale, di questa disposizione che le sembra difficile possa essere concretizzata e fatta rispettare. Di qui la necessità di una soluzione federale.

TI ritiene che questa disposizione sia poco chiara e non si differenzi quasi per nulla dal capoverso 3. Inoltre, non viene fatta una sufficiente distinzione tra le cure prestate a una squadra di calcio straniera e quelle dispensate agli spettatori che assistono alla partita disputata da tale squadra. TI chiede se si voglia veramente rinunciare all'iscrizione nel registro e si augura che l'obbligo di previo riconoscimento del diploma ai sensi dell’articolo 13 OPMed sia sancito nella legge. Occorre inoltre precisare se ciò è applicabile anche a questo capoverso 4.

VS afferma che la semplice notifica non basta, perché si potrebbe pensare che dei medici privi di autorizzazione nel loro Paese possano esercitare durante questi eventi.

JU ritiene che si potrebbe tralasciare la notifica al Cantone per le procedure inferiori a 30 giorni nell'ambito di eventi culturali o sportivi.

LU considera anch'esso ragionevole esentare le persone che esercitano la loro professione medica in Svizzera per un brevissimo periodo come attività economica privata e sotto la propria responsabilità professionale, certamente non dall'obbligo di annunciarsi, ma almeno dall'obbligo d'iscrizione nel MedReg al fine di evitare ai Cantoni delle spese inutili.

SMSR e SVM sono del parere che il capoverso 4 permetterà un esercizio incontrollato della professione e che dovrebbe essere limitato ai partecipanti all'evento in questione. Il professionista non dovrebbe essere autorizzato a curare altre persone o in modo periodico. Il messaggio andrebbe meglio precisato in tal senso.

Articolo 36 Requisiti per la concessione dell'autorizzazione