Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
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AR considera necessario anche il seguente adeguamento: oltre a costituire un dovere professionale, la prova di avere stipulato un'assicurazione della responsabilità civile professionale deve rientrare nei requisiti per la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell’articolo 36. L’articolo 40, capoverso 1, lettera a priva infatti le autorità sanitarie di un'importante possibilità d'intervento. Si può qui citare come esempio un professionista sanitario la cui qualità delle prestazioni lasci a desiderare e non trovi più un assicuratore a causa di un elevato numero di casi di responsabilità civile. Se bisogna produrre la prova di una qualità insufficiente, la procedura risulterà molto più complessa che non nel caso in cui il Cantone si limiti a dichiarare il venir meno delle condizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione.
Articolo 36, capoverso 1, lettera c (nuovo)
Secondo la CDS, l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE in cui si afferma: «i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali … », stabilisce semplicemente che l'esame linguistico non può essere un elemento per il riconoscimento di una qualifica professionale. Non se ne può dedurre un esame delle conoscenze linguistiche da parte degli organi preposti alla concessione dell'autorizzazione ad esercitare la professione. A questo proposito si può fare rimando alla pratica di altri uffici federali (per es. l'UFFT) che, parallelamente all'esame delle qualifiche, prevedono degli esami linguistici. Per questi motivi, è opportuno collocare l'esame delle conoscenze linguistiche presso le autorità di accreditamento, senza che tale esame (o la verifica) sia trattato come parte del riconoscimento dei diplomi. Per rispondere anche ai casi in cui il richiedente padroneggia una lingua nazionale della Svizzera, ma non quella (o quelle) di cui ha bisogno nel caso (Cantone) specifico, le autorità preposte alla concessione dell'autorizzazione ad esercitare la professione medica devono avere la possibilità di richiedere un attestato delle necessarie conoscenze linguistiche complementari, come ad esempio proposto nell’articolo 36 capoverso 1 lettera c del rapporto esplicativo. La CDS chiede quindi
1. di formulare l’articolo 36 capoverso 1 lettera c come segue:
«presenta all'autorità preposta alla concessione dell'autorizzazione un attestato della sua padronanza di una lingua nazionale della Svizzera. Tale autorità può inoltre esigere che il richiedente attesti di padroneggiare la lingua o le lingue del Cantone interessato.»
2. di sopprimere nel rapporto esplicativo la seguente frase: «L’autorità cantonale competente deve verificare se il richiedente padroneggia una lingua nazionale.»
BS, LU, NW e OW condividono la posizione della CDS. LU aggiunge che al capitolo 3.2 del rapporto esplicativo (Ripercussioni sui Cantoni), la mole di lavoro supplementare che la revisione impone ai Cantoni viene definita come «nel complesso ... non eccessiva». Ebbene, esso ritiene che una simile valutazione debba essere confutata. In particolare, la verifica delle conoscenze linguistiche che il progetto d'articolo 36, capoverso 1, lettera c ormai impone alle autorità cantonali preposte alla concessione dell'autorizzazione comporterebbe un supplemento non trascurabile di oneri per i Cantoni.
Al pari della COS, i Cantoni NW, SO, TG e la SMSR propongono una nuova formulazione: «presenta all'autorità preposta alla concessione dell'autorizzazione un attestato della sua padronanza di una lingua nazionale della Svizzera. Tale autorità può inoltre esigere che il richiedente dimostri di padroneggiare le lingue del Cantone interessato» («der Bewilligungsbehörde einen Nachweis vorlegt, dass sie/er eine Landessprache der Schweiz beherrscht. Die Bewilligungsbehörde kann zudem verlangen, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie/er die Sprachen des betreffenden Kantons beherrscht.»).
ASI giudica insoddisfacente la formulazione dell'articolo 36, capoverso 1, lettera c. Chi esercita una professione medica dovrebbe avere un'ottima padronanza della lingua dei pazienti che egli prende in carico e degli altri professionisti con cui egli collabora. Questo al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, l'elevata qualità delle cure e l'efficienza di un trattamento. Ci si deve quindi accertare che tale persona padroneggi non tanto una lingua nazionale, bensì quella prevalentemente parlata nel suo ambiente di lavoro. SPS è della medesima opinione.
ZG chiede la seguente formulazione: «padroneggia una lingua ufficiale del Cantone interessato» («c. Eine Amtssprache des betreffenden Kantons beherrscht»). Il punto cruciale non è la padronanza di una lingua