Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 54 pagine
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all'autorità preposta alla concessione dell'autorizzazione un attestato della sua padronanza di una lingua nazionale della Svizzera. Tale autorità può inoltre esigere che il richiedente dimostri di padroneggiare la lingua o le lingue del Cantone interessato».
Pur approvando in linea di principio il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, SZ si oppone a che in futuro spetti ai Cantoni accertare la padronanza di una lingua nazionale da parte dei cittadini stranieri che richiedono l'autorizzazione ad esercitare la professione. Considera più opportuno che questo compito spetti anche in futuro alle commissioni competenti dell’UFSP, in quanto esse dispongono effettivamente delle necessarie competenze e offrono la garanzia di un'esecuzione omogenea. Questa disposizione dovrebbe essere riformulata in modo da precisare che il richiedente deve padroneggiare la lingua nazionale parlata nel Cantone in cui intende stabilirsi. È pur vero che l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE impone le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione medica nello Stato membro ospitante, ma questa disposizione non tiene abbastanza conto del plurilinguismo della Svizzera.
BL considera indispensabile, al fine della copertura medico-sanitaria della popolazione, che il personale medico comprenda i suoi pazienti e possa comunicare liberamente con essi. Se si avesse una padronanza della lingua nazionale parlata localmente tale comprensione sarebbe ottimale, per cui dovrebbe essere appunto questo uno dei requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione. BL propone quindi la seguente formulazione: «padronanza della lingua nazionale parlata localmente» («c. Wenn die örtlich gesprochenen Landessprache beherrscht wird.»). BL non vuole altre disposizioni in materia di attestazione o verifica delle conoscenze linguistiche. Nei piccoli Cantoni si potrebbero prevedere dei colloqui personali, mentre i Cantoni più grandi preferirebbero richiedere dei diplomi di lingue. BL parte dal concetto che i commenti alla legge raccomanderebbero, come linee direttrici, un livello minimo equivalente al DSD (Diploma di lingua tedesca) e al DELF (Diploma di studi della lingua francese).
VS afferma che certi autori avevano già postulato che la verifica delle conoscenze linguistiche dovrebbe essere ancorata all'articolo 36. Tale requisito consente di assicurare il legame terapeutico tra paziente e professionista sanitario. Le autorità dovranno fare attenzione a non stabilire dei requisiti sproporzionati. Per contro, il rapporto non precisa in quale modo i Cantoni dovranno procedere a tali verifiche e questo solleva dei problemi applicativi molto concreti in relazione a questo potere di controllo che ormai spetterà ai Cantoni.
GE chiede una nuova formulazione dell'articolo: «…presenta all'autorità preposta alla concessione dell'autorizzazione un attestato della sua padronanza di una lingua nazionale. Tale autorità può inoltre esigere che il richiedente dimostri di padroneggiare la lingua o le lingue del Cantone interessato». Sembra essenziale che la domanda di praticare la professione venga fatta in un Cantone di cui si padroneggia la lingua parlata. In compenso, la verifica delle conoscenze linguistiche da parte dei Cantoni assegna loro un onere supplementare. GE chiede quindi che la Confederazione designi un'autorità federale che attesti la padronanza di una lingua e che i Cantoni si limitino ad accertare l'esistenza di tale attestazione.
ASMI fa notare che le pratiche dei Cantoni potrebbero differenziarsi ed essere arbitrarie, quindi chiede dei requisiti omogenei per tutta la Svizzera. ApA, senesuisse, le società dei medici dei Cantoni TG, GL, GR, ZG, BL, Société Neuchâteloise de Médecine (SNM) e Société Médicale du Valais (SMV) chiedono anch'esse l'uniformità dei requisiti per chiunque. I pazienti hanno il diritto di potersi esprimere in una lingua nazionale. Si devono inoltre prevedere verifiche identiche in ogni regione.
In linea di massima, UNES accoglie con favore le modifiche apportate riguardanti la verifica delle conoscenze linguistiche, precisando che la padronanza di una lingua è essenziale per garantire una buona comunicazione con il paziente. Si deve però fare una distinzione tra riconoscimento dei diplomi e autorizzazione/condizioni per l'esercizio della professione.
Le società dei medici dei Cantoni SG, SH, SZ, ZG, ZH e la Società di medicina di Basilea (MEDGES) giudicano parimenti indispensabile una verifica uniforme a livello svizzero delle conoscenze linguistiche di medici stranieri. Ritengono infatti che i pazienti abbiano il diritto di parlare con il loro medico in una lingua nazionale, altrimenti sarebbe impossibile stabilire un rapporto di fiducia tra medico e paziente.
CMC approva l'esigenza di padroneggiare una lingua nazionale e si schiera decisamente a favore di una soluzione che sia ad un tempo semplice e vantaggiosa per i richiedenti. Ritiene che la migliore soluzione sarebbe quella di farne una condizione per il riconoscimento. SNM sostiene tale soluzione.